Ottemperanza al giudicato e pignoramento della quota ereditaria del terzo estraneo (TAR Sicilia n. 538 del 24.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, ha giurisdizione esclusiva sull’esecuzione del giudicato formatosi nei confronti della Pubblica Amministrazione, anche quando l’inerenza della pretesa al pagamento di somme accertate dal giudice ordinario si intrecci con una procedura di pignoramento presso terzi eseguita dall’Agente della riscossione. Il terzo pignorato è tenuto a rendere una dichiarazione chiara, certa e precisa circa l’esatta entità del debito verso il soggetto esecutato. Se il credito ereditario si è trasferito per quote a più eredi, ciascuno è titolare di un autonomo diritto di credito, e l’indicazione all’Agente della riscossione dell’intera somma come dovuta a una sola erede non consente l’apprensione della quota spettante all’altra. La delega all’incasso non trasferisce la titolarità del credito, ma attribuisce solo la legittimazione a riscuotere in nome e per conto del delegante. Pertanto, il pagamento eseguito all’Agente della riscossione per la parte corrispondente al credito dell’erede estranea alla procedura esecutiva costituisce pagamento a soggetto non legittimato a riceverlo e non ha effetto liberatorio.

Il Fatto

La ricorrente agiva davanti al TAR per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Catania, con il quale era stato ingiunto all’Azienda Sanitaria Provinciale il pagamento di una somma di denaro, oltre interessi e spese. Il decreto, notificato e dichiarato esecutivo, non era stato adempiuto nonostante il decorso del termine di legge.

L’Azienda resistente eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, nel merito, l’infondatezza del ricorso. Ricostruiva la vicenda esponendo che il credito originario era maturato in favore di una beneficiaria di provvidenze economiche, poi deceduta, e che le due eredi avevano delegato alla riscossione una di esse. In esito alla verifica di cui all’art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973, emergendo un debito erariale a carico della delegata, l’Agente della riscossione aveva notificato un pignoramento presso terzi e l’Azienda aveva versato l’intera somma all’Agente stesso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio disattende l’eccezione di difetto di giurisdizione. Il giudizio ha a oggetto una domanda di ottemperanza volta all’adempimento di un provvedimento del giudice ordinario passato in giudicato, materia riservata in via esclusiva al giudice amministrativo. La ricorrente non contesta la legittimità dell’atto di pignoramento né la procedura di riscossione in sé, ma il mancato adempimento di un’obbligazione di pagamento accertata con forza di giudicato nei suoi diretti confronti. La questione non verte dunque sulla legittimità dell’azione esecutiva dell’erario, ma sul comportamento tenuto dall’Azienda quale debitrice di fronte al comando contenuto nel titolo.

Nel merito, il Collegio rileva che il giudicato non è riesaminabile in sede di ottemperanza, richiamando il precedente TAR Sicilia – Sezione distaccata di Catania n. 751 del 2025, secondo cui il giudice amministrativo dell’ottemperanza è vincolato al contenuto del giudicato e svolge un’attività meramente esecutiva. Non può pertanto essere accolta la tesi dell’Azienda secondo cui l’obbligazione si sarebbe estinta per effetto del pagamento integrale all’Agente della riscossione.

Il credito originario si era trasferito per successione alle due figlie in parti uguali; ciascuna è divenuta titolare iure successionis di un autonomo diritto di credito pari al 50%. Ne deriva che il diritto della ricorrente è proprio, distinto e separato da quello dell’altra erede. L’Azienda, quale terzo pignorato, aveva l’obbligo di rendere una dichiarazione chiara, certa e precisa circa le somme dovute alla debitrice esecutata, ma ha invece dichiarato di essere debitrice dell’intera somma nei confronti della sola erede esecutata, consentendo all’Agente di apprendere anche la quota di credito della ricorrente.

Tale errore non è giustificato dalla delega alla riscossione: essa non determina il trasferimento della titolarità del credito, ma attribuisce al delegato solo la legittimazione a riscuotere in nome e per conto del delegante. La ricorrente è rimasta unica titolare del proprio credito, non aggredibile per soddisfare debiti fiscali di un terzo. Il pagamento all’Agente della riscossione, per la parte corrispondente alla sua quota, è dunque pagamento a soggetto non legittimato a riceverlo e non ha effetto liberatorio. L’Azienda resta obbligata ad adempiere; non può invocare il carattere vincolante delle procedure di cui agli artt. 48-bis e 72-bis del d.P.R. n. 602/1973, che presuppongono che l’ente operi con diligenza nell’individuare l’esatta entità del debito. Resta impregiudicata la facoltà di agire in ripetizione verso l’Agente della riscossione.

È invece rigettata la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.: la complessità della fattispecie, che tocca profili successori, civili e processuali tributari, può aver indotto l’Amministrazione in un errore interpretativo non integrante la colpa grave. La regolazione delle spese segue il criterio della soccombenza, con nomina del Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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