Payback dispositivi medici, adesione alla definizione agevolata e improcedibilità (TAR Lazio n. 1382 del 23.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’adesione al meccanismo di risoluzione delle controversie in materia di payback per l’acquisto di dispositivi medici, previsto dall’art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, produce sul piano sostanziale la cessazione della materia del contendere. Sul piano processuale, tuttavia, ciò che si determina non è una pronuncia di cessazione della materia del contendere, bensì l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Il bene della vita conseguito dall’impresa, consistente nel pagamento delle somme dovute in misura ridotta, è difforme da quello cui il ricorso era indirizzato, ossia l’eliminazione dal mondo giuridico dei provvedimenti impugnati. Ne consegue la compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

La società ricorrente, impresa fornitrice di dispositivi medici in favore del Servizio Sanitario Nazionale, ha impugnato davanti al TAR Lazio i provvedimenti con cui è stato certificato il superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018 e sono state adottate le linee guida per l’emanazione dei provvedimenti regionali in materia di payback. Con successivi motivi aggiunti la società ha impugnato anche i provvedimenti regionali applicativi, tra cui il decreto assessoriale della Regione Siciliana che aveva rideterminato in aumento l’importo a suo carico.

Nel corso del giudizio la società ha depositato memoria con cui ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, avendo aderito al meccanismo di definizione delle controversie introdotto dall’art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. n. 95/2025. La questione sottoposta al Collegio riguarda quindi la qualificazione processuale di tale sopravvenienza.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dal tenore letterale della disposizione invocata. Il meccanismo di adesione determina espressamente, secondo la legge, «la cessazione della materia del contendere», con compensazione delle spese. La società ha dichiarato di avervi aderito e di non avere più interesse alla decisione.

Il Collegio non si arresta però alla formula legislativa. Fermo restando il venir meno della controversia sul piano sostanziale, osserva che dal punto di vista processuale si determina l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. L’adesione al meccanismo consente all’impresa di conseguire un bene della vita diverso da quello perseguito in giudizio.

Il bene conseguito consiste infatti nel pagamento delle somme dovute in misura ridotta. Il bene cui il ricorso era indirizzato consisteva invece nell’eliminazione dal mondo giuridico dei provvedimenti impugnati. La difformità tra i due esiti impedisce di qualificare la sopravvenienza come cessazione della materia del contendere e impone la diversa declaratoria di improcedibilità.

Il Tribunale ha pertanto dichiarato improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse, sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti, compensando integralmente tra le parti le spese di lite. La sentenza è stata pronunciata secondo il rito della definizione con motivazione rafforzata, grazie al richiamo all’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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