Cessazione della materia del contendere sul silenzio previdenziale e spese compensate (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 49 del 24.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio davanti alla Corte dei conti per l’accertamento del silenzio inadempimento relativo al conferimento del trattamento pensionistico di privilegio, la declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone che la pretesa del ricorrente risulti soddisfatta medio tempore dall’amministrazione. Se la liquidazione interviene dopo il deposito del ricorso, la cessazione va dichiarata, ma la soccombenza sostanziale dell’Ente non impone automaticamente la condanna alle spese. Sussistono giusti motivi di compensazione quando l’Istituto previdenziale, a fronte della diffida ad adempiere, ha informato l’interessato del termine di definizione dell’istanza e del criterio cronologico di lavorazione delle pratiche. La valutazione sulle spese resta quindi ancorata al comportamento complessivo tenuto dall’amministrazione prima del giudizio, non al solo esito formale della lite.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente alla Polizia di Stato e in quiescenza dall’1 agosto 2022, presentava il 2 agosto 2022 domanda di pensione privilegiata per gli esiti di un intervento artroscopico al ginocchio sinistro con lesione del legamento crociato anteriore, infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio. Il Ministero dell’Interno trasmetteva la documentazione sanitaria e amministrativa all’INPS, ente subentrato nell’1 ottobre 2005 nella gestione delle pensioni del personale della Polizia di Stato. Il ricorrente veniva sottoposto a visita, con verbale che ascriveva l’infermità alla Tabella B, per anni 4, allegata al d.P.R. n. 834/1981. Il procedimento non si concludeva entro il termine massimo di 290 giorni previsto dal d.P.R. n. 461/2001, decorrente dalla domanda e scaduto il 19 maggio 2023.

Con atto di diffida e messa in mora notificato il 18 febbraio 2025, l’interessato intimava INPS e Ministero dell’Interno a provvedere entro sessanta giorni. Scaduto inutilmente anche tale termine, il 19 aprile 2025, il ricorrente depositava ricorso innanzi alla Sezione Giurisdizionale per la Lombardia, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna solidale delle amministrazioni alla liquidazione del trattamento, con interessi e rivalutazione.

La Motivazione della Corte

Il Giudice Unico, accertata l’assenza di questioni preliminari, esamina direttamente il merito. Dalla documentazione di causa emerge che l’INPS ha disposto la liquidazione della prestazione nell’ottobre 2025, quindi in data successiva al deposito del ricorso. Il presupposto del giudizio sul silenzio viene così a mancare per sopravvenuta definizione della pretesa sostanziale.

Su questa base il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere. Il rilievo è puramente oggettivo: la domanda che il ricorrente aveva formulato in giudizio — riconoscimento del trattamento privilegiato una tantum — risulta integralmente soddisfatta dall’Ente previdenziale, sia pure oltre i termini di legge e oltre la pendenza del processo.

Il punto di maggiore interesse riguarda le spese. La difesa del ricorrente aveva invocato la soccombenza virtuale, richiamando l’art. 92, comma 2, c.p.c. e rilevando che la liquidazione era intervenuta dopo il deposito del ricorso. La Corte non segue questa impostazione. Pur riconoscendo il ritardo dell’amministrazione, individua giusti motivi di compensazione in un dato specifico: a fronte della diffida del 18 febbraio 2025, l’Istituto aveva risposto informando il ricorrente che la definizione sarebbe avvenuta entro l’anno, nel rispetto dell’ordine cronologico di lavorazione delle istanze.

Tale comunicazione assume rilievo perché esclude che l’inerzia dell’Ente sia stata assoluta o silente: l’amministrazione ha reso nota la propria sequenza operativa e ha indicato un orizzonte temporale di definizione. È questa condotta, valutata complessivamente, a giustificare la compensazione integrale delle spese, nonostante il ricorrente avesse dovuto attivare la tutela giurisdizionale per ottenere una prestazione già maturata. Il Ministero dell’Interno, dal canto suo, aveva curato l’istruttoria e relazionato all’Ente previdenziale, senza che residuino profili di condanna nei suoi confronti.

Il dispositivo dichiara quindi cessata la materia del contendere e compensa le spese, con mandato alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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