Falsa autocertificazione del diploma e danno erariale: risarcimento nella misura del 50% delle retribuzioni indebitamente percepite (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 126 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La falsa autocertificazione del possesso di un titolo di studio, resa per ottenere l’inserimento nelle graduatorie scolastiche del personale A.T.A., integra gli estremi del dolo quando l’interessato è consapevole della inesistenza del titolo dichiarato, essendo irrilevante l’eventuale possesso di altro titolo di studio idoneo all’accesso. L’occultamento doloso del danno, configurandosi in ragione delle mendaci dichiarazioni, determina la decorrenza della prescrizione quinquennale dalla data della scoperta, coincidente con quella dell’esercizio dell’azione penale. La prestazione lavorativa resa da chi sia stato assunto senza possedere i requisiti è qualitativamente inferiore a quella di chi ha legittimamente conseguito l’impiego, con conseguente diritto dell’amministrazione al risarcimento del danno, quantificabile nella misura del 50% di quanto indebitamente percepito.
Il Fatto
Il Procuratore regionale conveniva in giudizio dinanzi alla Corte dei conti una lavoratrice che, per ottenere l’inserimento nelle graduatorie del personale A.T.A., aveva autocertificato il possesso di un diploma di qualifica professionale mai conseguito. L’istituto scolastico indicato non aveva mai svolto la sessione d’esami richiamata nel titolo, e la matricola risultava appartenere a un diverso istituto. Sulla base della falsa dichiarazione, la convenuta aveva ottenuto l’impiego come collaboratore scolastico con una serie di contratti a tempo determinato, ricevendo retribuzioni per complessivi € 65.792,89. La difesa eccepiva la prescrizione, il possesso di un altro diploma di maturità e l’assenza di danno, chiedendo la riduzione della pretesa.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha anzitutto affermato la propria giurisdizione, ravvisando il rapporto di servizio tra la convenuta e il Ministero dell’Istruzione, instaurato attraverso i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con gli istituti scolastici pubblici.
Quanto all’eccezione di prescrizione, il Collegio l’ha rigettata, ritenendo configurabile l’occultamento doloso del danno per effetto delle ripetute dichiarazioni mendaci, idonee a ritardare la scoperta del fatto. Ne consegue che il termine quinquennale decorre dalla scoperta del danno, individuata nella richiesta di rinvio a giudizio, risalente al 12.4.2022 e quindi antecedente alla notifica della citazione.
Nel merito, la Corte ha ritenuto provato il dolo, valorizzando l’assoluta inverosimiglianza della sessione d’esami (mai svoltasi in periodo estivo), il disconoscimento delle firme da parte dei membri della commissione, la provenienza della matricola da altro istituto e la mancanza di qualsiasi riscontro sulla data di rilascio del titolo. L’insussistenza del diploma, qualificata come “inesistente”, rende la dichiarazione falsa e consapevole, non essendo ravvisabile una condizione di incapacità di intendere e di volere.
Il Collegio ha poi disatteso l’eccezione di compensazione del lucro con il danno, affermando che la prestazione lavorativa resa da chi è privo dei requisiti è qualitativamente inferiore. Richiamando la giurisprudenza citata, la Corte ha quantificato il danno nella misura del 50% di quanto indebitamente percepito, pari a € 32.896,44, attesa la limitata attività materiale svolta dalla convenuta.
La sentenza ha, infine, condannato la convenuta al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria dalla data di cessazione delle indebite percezioni (31.8.2022) e delle spese di giudizio, liquidate in € 64,00.
Nota della Redazione
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