Ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi su equivalenza e attenuanti (Cass. pen. Sez. II n. 28216 del 24.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee, implicando una valutazione discrezionale tipica del merito, sfugge al sindacato di legittimità quando non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da motivazione idonea a realizzare l’adeguatezza della pena in concreto. È sufficiente che il giudice dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi dell’art. 133 cod. pen., senza obbligo di valorizzare in modo esplicito ogni elemento addotto dalla difesa. In tema di associazione di tipo mafioso, la lunghezza della militanza può essere valutata anche quando essa, negli ultimi tempi, abbia assunto funzione di mera consulenza, non escludendo la natura permanente del reato la diversa entità della partecipazione. L’aggravante della disponibilità di armi è configurabile a carico del partecipe consapevole o che ignori per colpa, desumendosi il fatto notorio della detenzione di armi nella pluriennale esperienza storica e giudiziaria dei sodalizi mafiosi storici.

Il Fatto

La Corte d’appello di Napoli, decidendo in giudizio di rinvio a seguito di una sentenza rescindente della Sesta sezione penale della Cassazione, in parziale riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Napoli emessa in esito a giudizio abbreviato, riconosceva a un imputato le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto all’aggravante dell’essere l’associazione armata, rideterminando la pena in sei anni e otto mesi di reclusione, e confermava la condanna di un secondo imputato a dieci anni di reclusione per la partecipazione al medesimo sodalizio camorristico.

Entrambi gli imputati proponevano ricorsi per cassazione. Il primo contestava la contraddittorietà e l’apparenza della motivazione sull’equivalenza nonché l’irragionevolezza del trattamento sanzionatorio. Il secondo denunciava la manifesta illogicità della motivazione in punto di partecipazione associativa, l’insussistenza dell’aggravante della disponibilità di armi e il diniego delle attenuanti generiche, oltre alla disparità di trattamento rispetto a un coimputato.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio secondo cui le statuizioni sul giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee sfuggono al sindacato di legittimità quando non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da motivazione sufficiente, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare l’equivalenza la ritenga la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena in concreto, come affermato dalle Sezioni Unite n. 10713 del 2010.

Nel caso di specie, la Corte d’appello aveva giustificato la scelta dell’equivalenza valorizzando la gravità della condotta, la capacità a delinquere e la lunga militanza nel sodalizio. Secondo la Cassazione, il fatto che la militanza, solo negli ultimi tempi, avesse assunto funzione più di consulenza che attiva non esclude la sua lunghezza, né la natura permanente del delitto di associazione di tipo mafioso impedisce di valutarne l’entità. Il giudice di merito non era tenuto a valorizzare in modo esplicito l’età avanzata, il ruolo marginale, l’assenza di condanne per reati-fine e l’incensuratezza specifica.

Quanto al secondo ricorrente, la Corte ha ritenuto il primo motivo non consentito e comunque manifestamente infondato. La sentenza impugnata aveva fondato l’affermazione di responsabilità su dichiarazioni di collaboratori di giustizia convergenti, su intercettazioni telefoniche e ambientali dimostrative del pieno inserimento nel clan e su una precedente condanna per tentata estorsione aggravata. Tale motivazione si allinea alla nozione di partecipazione elaborata dalle Sezioni Unite n. 36958 del 2021, sicché le doglianze difensive miravano in realtà a ottenere una diversa valutazione dell’attendibilità dei collaboratori, sottratta al sindacato di legittimità.

L’aggravante della disponibilità di armi è stata ritenuta correttamente configurata: per i sodalizi mafiosi storici non è richiesta l’esatta individuazione delle armi, essendo sufficiente l’accertamento in fatto della disponibilità di un armamento, desumibile anche dalla pluriennale esperienza storica e giudiziaria, secondo i principi richiamati dalla giurisprudenza di legittimità. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, la Corte ha chiarito che il giudice del merito può fondarsi sugli elementi ritenuti preponderanti, e che la mancata collaborazione non è stata assunta da sola come elemento decisivo sfavorevole.

Infine, la Corte ha escluso la dedotta disparità di trattamento rispetto al coimputato, rilevando che identica era solo la cornice edittale di riferimento, mentre la determinazione della pena era stata differenziata in ragione della personalità di ciascuno e del ruolo specifico, essendo al solo ricorrente affidate le azioni estorsive del clan. I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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