Il rinvio sine die dell’approvazione del piano di lottizzazione non interrompe l’inerzia (TAR Puglia n. 91 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittimo il silenzio serbato dalla pubblica amministrazione su un’istanza di adozione di un piano di lottizzazione, in quanto l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato, ex art. 2 della legge n. 241/1990, non viene meno neppure in presenza di una manifesta infondatezza della domanda. Il rinvio sine die dell’approvazione della proposta di deliberazione del piano, disposto dal consiglio comunale, non costituisce un provvedimento idoneo a interrompere l’inerzia, né a satisfare l’interesse del privato alla definizione del procedimento. L’accertamento dell’obbligo di provvedere non incide sull’esito del procedimento, che rimane affidato alle determinazioni discrezionali dell’amministrazione, la quale è tenuta a concluderlo nel termine fissato dal giudice.
Il Fatto
Alcuni proprietari di suoli ricadenti nel comparto n. 15 del PRG del Comune di Maglie presentavano in data 07.08.2012 l’istanza di adozione del relativo piano di lottizzazione. Esaurita positivamente la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, che si concludeva con l’esclusione del piano, i privati, con diffida del 20.01.2025, sollecitavano invano il Comune a definire il procedimento. Avverso il silenzio serbato dall’amministrazione, i ricorrenti proponevano ricorso ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 241/1990.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando il principio per cui l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato, sancito dall’art. 2 della legge n. 241/1990, impone all’amministrazione di pronunciarsi anche quando ravvisi una manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda. Tale obbligo si atteggia con particolare rigore nella materia della pianificazione urbanistica, dove l’inerzia nella definizione del procedimento di approvazione di un piano di lottizzazione non può essere tollerata, dovendo l’ente provvedere alla conclusione formale del procedimento avviato.
Quanto alla delibera consiliare n. 60 del 15.12.2025, prodotta dal Comune per dimostrare l’avvenuta interruzione dell’inerzia, il TAR ne ha escluso ogni efficacia satisfattiva. Il rinvio sine die dell’approvazione della proposta di piano, lungi dal costituire un atto conclusivo del procedimento, integra una forma di stallo che non solo non interrompe l’inerzia, ma la perpetua, lasciando del tutto impregiudicata la posizione dei privati istanti. Un simile atto non può, pertanto, essere assimilato a un provvedimento espresso e motivato idoneo a definire il procedimento.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo del Comune di pronunciarsi espressamente sull’istanza di adozione del piano di lottizzazione entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha, inoltre, riservato la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, su istanza di parte, condannando l’amministrazione alla rifusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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