Inerzia procedimentale in materia di VIA: obbligo del Ministero di provvedere e automatico rimborso dei diritti di istruttoria (TAR Puglia n. 93 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La violazione dei termini di conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, disciplinato dagli artt. 23 e ss. del D.Lgs. n. 152/2006, determina l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Tale obbligo di provvedere in modo espresso permane in capo al Ministero anche quando l’inerzia dipenda da altri organi endoprocedimentali, come la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC o l’Amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali. La violazione dei termini è condizione sufficiente per l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., e comporta la condanna dell’Amministrazione a provvedere entro un termine determinato, con riserva di nomina del Commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Dal superamento dei termini consegue, quale effetto automatico ex lege, il diritto al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria versati, ai sensi dell’art. 25, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 152/2006.

Il Fatto

Una società operante nel settore delle energie rinnovabili presentava al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica un’istanza per il rilascio del provvedimento di VIA, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006, per la realizzazione di un impianto agrivoltaico della potenza di 68,05 MWp. A fronte del decorso dei termini procedimentali senza l’adozione di alcun provvedimento, la società proponeva ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. avverso il silenzio, previa diffida, chiedendo anche la condanna dell’Amministrazione al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria versati, pari a € 34.277,72.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, accertando la sussistenza dell’obbligo di provvedere in capo al Ministero. Tale obbligo, di natura autonoma, deriva dal dato letterale degli artt. 23 e ss. del D.Lgs. n. 152/2006 e non viene meno neppure in presenza di ritardi o inerzie degli altri soggetti coinvolti nel procedimento, come la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC o l’Amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, chiamati a rendere apporti endoprocedimentali.

Ad avviso del Tribunale, il superamento dei termini procedimentali era incontestato nella specie. Dalla documentazione versata in atti risultava che l’avviso al pubblico era stato pubblicato e che la fase di consultazione si era conclusa senza osservazioni. Erano decorsi tutti i termini previsti, inclusi quelli suppletivi per l’esercizio del potere sostitutivo di cui all’art. 25, comma 2-quater, del D.Lgs. n. 152/2006.

Sulla base di tali premesse, il Tribunale ha dichiarato l’illegittimità del silenzio e ha ordinato al Ministero di concludere il procedimento con atto espresso e motivato entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, riservando la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento.

È stata, altresì, accolta la domanda di rimborso. Il Collegio ha ricordato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria è una conseguenza diretta e automatica della violazione dei termini di conclusione del procedimento. L’accertato sforamento dei termini fa sorgere ex lege il diritto al rimborso in capo all’operatore, senza necessità di ulteriori valutazioni in ordine all’elemento soggettivo dell’Amministrazione. La società aveva documentato il pagamento della somma, non contestato dal Ministero, e pertanto il Tribunale ha riconosciuto il diritto al rimborso della metà, pari a € 17.138,86. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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