Azione contro il silenzio inammissibile nel giudizio di annullamento dell’aggiudicazione (TAR Lombardia n. 3515 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di annullamento degli atti di una procedura di gara l’azione avverso il silenzio della stazione appaltante è inammissibile, perché le due azioni presuppongono situazioni processuali incompatibili: la prima postula l’avvenuto esercizio del potere, la seconda ne contesta il mancato esercizio. La relativa inammissibilità non è emendabile dal giudice mediante separazione delle azioni, trattandosi di riti diversi. Le sole notizie di stampa su vicende penali non assumono rilievo nel giudizio sui requisiti di moralità dei concorrenti. L’istanza di rinvio della discussione va respinta quando la causa è matura per la decisione e gli effetti del vincolo di aggiudicazione si produrrebbero comunque.
Il Fatto
La ricorrente, mandataria di un raggruppamento temporaneo, impugnava l’aggiudicazione del Lotto 3 di una procedura aperta multilotto per la gestione e manutenzione di apparecchiature elettromedicali, bandita da una centrale di committenza regionale. La procedura aveva conosciuto plurimi passaggi: un primo aggiudicatario, l’annullamento d’ufficio per errore nell’applicazione della formula del punteggio economico, una nuova aggiudicazione e una successiva conferma.
Con il ricorso introduttivo e quattro successivi motivi aggiunti la ricorrente contestava, tra l’altro, il calcolo delle FTE e del costo della manodopera, l’omessa offerta di muletti e la modifica della formula di attribuzione del punteggio. Con un quinto atto la ricorrente censurava il silenzio inadempimento serbato dall’amministrazione su istanze di verifica dei requisiti di integrità e di conoscenza della data di stipula della convenzione, sollecitate da sopravvenute notizie di stampa su indagini penali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto l’istanza di rinvio della discussione, rilevando che la causa era matura per la decisione e che gli effetti del vincolo di aggiudicazione si sarebbero prodotti anche in caso di differimento.
Il ricorso introduttivo, il primo, il secondo e il terzo atto di motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. Gli atti con essi impugnati erano stati annullati in autotutela dalla stazione appaltante o superati da successive determinazioni, sicché l’annullamento d’ufficio ha privato la ricorrente dell’interesse all’impugnazione.
Il quarto atto di motivi aggiunti è stato in parte rigettato e in parte dichiarato inammissibile. Sulle FTE il Tribunale ha ritenuto corretto il calcolo dell’aggiudicatario: l’offerta tecnica va redatta in FTE teoriche secondo il contratto collettivo di riferimento indicato dalla lex specialis, mentre l’offerta economica esprime le FTE effettive secondo il contratto collettivo applicato dall’impresa. La discrasia tra i due valori trova giustificazione nella presenza di personale non residente, destinato solo in parte alla commessa. Infondata anche la censura sull’omessa offerta di muletti fissi, non richiesti dal bando, che si limita a garantire la sostituzione in giornata. Nel merito, il Collegio ha confermato la legittimità del ricalcolo del punteggio economico operato in autotutela: la formula non lineare non poteva applicarsi comparando la base d’asta non ponderata con la media ponderata delle offerte, poiché tale differenza di valori dissimili avrebbe assegnato un punteggio elevato a un’offerta priva di ribasso, in contrasto con la logica e con le linee guida ANAC.
Il quinto atto di motivi aggiunti è stato dichiarato inammissibile. L’azione contro il silenzio è incompatibile con l’azione impugnatoria proposta nel medesimo giudizio, poiché la prima presuppone l’esercizio del potere e la seconda ne contesta il mancato esercizio; l’incompatibilità non è sanabile mediante separazione delle azioni, trattandosi di riti diversi. Il Tribunale ha aggiunto che le vicende successive all’aggiudicazione non inficiano la procedura di gara e che le sole notizie di stampa non rilevano nel giudizio sui requisiti di moralità.
Nota della Redazione
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