Il giudicato interno sulla validità del contratto preclude la rilevabilità officiosa della nullità in appello (Cass. civ. Sez. 1 n. 19468 del 12.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il principio della rilevabilità ex officio della nullità contrattuale, anche nel giudizio di impugnazione, incontra il proprio limite nella maturazione del giudicato interno sulla validità del contratto. Tale giudicato si forma quando la nullità sia stata eccepita in primo grado, o ne sia stata domandata la declaratoria, e la decisione, anche implicita, di rigetto sull’eccezione o sulla domanda non abbia formato oggetto di specifico motivo di impugnazione, ovvero quando il giudice abbia espressamente esaminato e deciso la questione della validità negoziale.

Il Fatto

Un laboratorio di analisi cliniche aveva ottenuto un decreto ingiungente nei confronti della ASL per il pagamento di corrispettivi di prestazioni sanitarie per gli anni 2011-2012, trattenuti a titolo di sconto tariffario. L’ASL aveva proposto opposizione, eccependo, tra gli altri motivi, il difetto di giurisdizione e la prescrizione, senza contestare l’effettività delle prestazioni né la sussistenza dei relativi contratti.

Il Tribunale aveva accolto la domanda, dando per acquisiti i contratti. In appello, la Corte territoriale aveva sollevato d’ufficio la questione della sussistenza di un valido accreditamento e degli accordi contrattuali, riformando la sentenza e rigettando la domanda per mancata prova dei presupposti costitutivi del credito. Avverso tale decisione il laboratorio proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha esaminato i primi due motivi, con i quali il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 324 cod. proc. civ., sostenendo che la Corte d’appello aveva deciso su questioni coperte da giudicato interno, non avendo l’ASL specificamente impugnato i capi della sentenza di primo grado che avevano affermato la sussistenza di validi rapporti contrattuali.

Nel confermare il proprio consolidato orientamento sulla necessità della forma scritta ad substantiam per i contratti con la Pubblica Amministrazione, quale strumento di garanzia del regolare svolgimento dell’attività negoziale, la Corte ha richiamato la propria giurisprudenza (per tutte: Cass., sez. I, n. 29529 del 2024) in fattispecie sovrapponibili.

Il Collegio ha, quindi, affermato che il principio della rilevabilità ex officio della nullità contrattuale nel giudizio di impugnazione non è scevro da limiti. Detta rilevabilità incontra il proprio discrimine nella maturazione del giudicato interno sulla non-nullità del contratto, il quale si forma allorché la questione sia stata decisa, anche implicitamente, dal giudice di prime cure e la decisione non abbia formato oggetto di specifica impugnazione.

Nella specie, il Tribunale aveva espressamente affermato la sussistenza dei contratti con la ASL, dando per acquisito il rapporto. L’atto di appello dell’ASL, pur riproponendo i motivi di opposizione, non aveva contestato la validità dei contratti né l’avvenuto accreditamento. La Corte d’appello, pertanto, non avrebbe potuto sollevare d’ufficio la questione, ormai preclusa dal giudicato interno. Tali motivi sono stati dichiarati fondati, con assorbimento dei restanti, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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