Inammissibile per difetto di giurisdizione la controversia sull’Elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche (TAR Lazio n. 12901 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 23-quater, comma 2, del d.l. n. 137/2020, la giurisdizione sulle controversie concernenti la ricognizione ISTAT delle amministrazioni pubbliche, operata ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 196/2009, appartiene alla Corte dei conti. Ne consegue il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, che dichiara l’inammissibilità del ricorso, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm., ove la causa sia riproposta davanti al giudice contabile entro il termine di legge. La complessità della questione di giurisdizione, risolta solo con il recente intervento della Corte Costituzionale, giustifica la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La Federazione Italiana Triathlon ha impugnato, chiedendone l’annullamento parziale, l’Elenco delle amministrazioni pubbliche per l’anno 2021, elaborato e aggiornato annualmente dall’ISTAT ai sensi della legge n. 196/2009 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, nella parte in cui includeva la stessa Federazione tra i soggetti tenuti al rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Il ricorso è stato proposto al TAR Lazio, quale giudice competente per territorio e per materia sulla sede dell’ISTAT.
Nel corso del giudizio, l’ISTAT e il Ministero dell’Economia e delle Finanze si sono costituiti tramite l’Avvocatura Generale dello Stato, eccependo la questione di giurisdizione, mentre la Federazione ha insistito per l’accoglimento del ricorso nel merito. La controversia è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 7 luglio 2026.
La Motivazione del TAR
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, con la sentenza della Corte Costituzionale n. 39 del 2026, depositata il 27 marzo 2026, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 23-quater, comma 2, del d.l. n. 137/2020, disposizione che attribuiva al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva sulle controversie relative all’Elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche.
La declaratoria di illegittimità ha determinato un assetto normativo nuovo, nel quale la cognizione sulla ricognizione operata dall’ISTAT è stata attribuita, in via piena, alla giurisdizione della Corte dei conti, quale giudice naturale della responsabilità e del controllo sulla gestione finanziaria degli enti pubblici. Il TAR ha quindi verificato che, alla luce del nuovo quadro normativo, la giurisdizione sul ricorso proposto dalla Federazione non può essere radicata davanti al giudice amministrativo adito.
Il Collegio ha dichiarato, pertanto, il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, in favore della giurisdizione del giudice contabile. Ha precisato che la causa potrà essere riproposta davanti alla Corte dei conti ai sensi e nei termini di cui all’art. 11, comma 2, cod. proc. amm., con la salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria, in applicazione del meccanismo della translatio iudicii.
Quanto alle spese di lite, il TAR ha riconosciuto la complessità della questione di giurisdizione, che ha richiesto l’intervento chiarificatore della Corte Costituzionale, e ha disposto la compensazione integrale delle spese tra tutte le parti costituite. La sentenza è stata infine dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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