Il silenzio del MASE sull’istanza di VIA integra inerzia illegittima (TAR Lazio n. 1468 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica è tenuto a concludere con provvedimento espresso e motivato il procedimento di valutazione di impatto ambientale di competenza statale, anche quando questo si svolga nell’ambito del provvedimento unico in materia ambientale disciplinato dall’art. 27 del d.lgs. n. 152/2006. L’esaurimento della fase istruttoria e l’acquisizione dei pareri di competenza non trasferiscono alcun potere di scelta sull’an: l’obbligo di provvedere permane e la sua violazione integra il silenzio inadempimento ex art. 2 della legge n. 241/1990. La mancata espressione dei pareri nei termini o l’adozione di pareri negativi non elidono l’obbligo di pronuncia espressa. L’inerzia organizzativa interna dell’Amministrazione non giustifica lo sforamento dei termini e non può ridondare a danno del privato istante. Il termine per provvedere assegnato dal giudice è funzionale all’effettività della tutela, restando differita la nomina del commissario ad acta, previa istanza di parte, alla sola ipotesi di perdurante inadempimento.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato al Ministero, con nota del 7 febbraio 2022, un’istanza per il rilascio del provvedimento di VIA di competenza statale nell’ambito del procedimento unico in materia ambientale, finalizzata alla realizzazione di un impianto fotovoltaico in agro di due Comuni. Il Ministero ha avviato il procedimento e, in data 5 maggio 2023, ha pubblicato la documentazione e l’avviso al pubblico. Dopo un’ulteriore fase istruttoria, i Comuni interessati hanno rilasciato i rispettivi pareri favorevoli nell’ottobre 2024.
Da quel momento il procedimento è rimasto in stallo. La diffida inviata ex art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241/1990 non ha prodotto effetti. La società ha quindi proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna del Ministero a provvedere, con subordinata richiesta di nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a..
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla cornice normativa dell’art. 27 del d.lgs. n. 152/2006, che disciplina il provvedimento unico in materia ambientale. La disposizione scandisce una sequenza di termini perentori: la verifica della completezza documentale, la pubblicazione dell’avviso, la consultazione del pubblico per sessanta giorni, l’indizione della conferenza di servizi decisoria e la sua conclusione entro duecentodieci giorni. Tutti i termini sono espressamente qualificati come perentori ai fini degli artt. 2 e 2-bis della legge n. 241/1990.
Su questa base il Tribunale afferma che il Ministero è tenuto a pronunciarsi sull’esito del procedimento con atto espresso e motivato. Richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, formatosi sulla procedura di VIA ex art. 25 TUA e ritenuto valevole anche per il procedimento unico, secondo cui la mancata espressione dei pareri nei termini o l’adozione di pareri negativi non elidono l’obbligo di una pronuncia espressa da parte del Ministero.
Nel caso concreto è la stessa scansione temporale degli atti a fondare la conclusione. L’istanza risale al 7 febbraio 2022, la documentazione è stata pubblicata il 5 maggio 2023, i pareri favorevoli dei due Comuni sono stati rilasciati nell’ottobre 2024. Da allora non risulta alcun provvedimento espresso di VIA ed è ampiamente decorso il termine previsto dalla norma per la conclusione della conferenza di servizi.
Il Collegio respinge ogni valenza giustificativa del richiamo alla pendenza di un numero significativo di procedimenti presso le Amministrazioni competenti. Si tratta di una mera questione organizzativa interna, che non può ridondare a danno del privato istante né giustificare lo sforamento dei termini normativamente previsti. Le Amministrazioni costituite non hanno del resto contestato la ricostruzione della sequenza temporale.
Accertata l’illegittimità del silenzio e l’obbligo di provvedere senza vincolo di contenuto, il Tribunale assegna al Ministero il termine di centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, previo esperimento dei rimedi per superare dissensi o ritardi delle altre Amministrazioni coinvolte. La discrezionalità tecnica delle valutazioni implicate induce a differire la nomina del commissario ad acta, che sarà disposta, previa istanza di parte, solo in caso di perdurante inadempimento. Il Ministero è condannato alle spese di lite.
Nota della Redazione
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