Il diniego di finanziamento pubblico per insussistenza del merito creditizio è sindacabile solo per illogicità manifesta (TAR Lazio n. 10898 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione del merito creditizio condotta dal soggetto gestore di un fondo pubblico, quando l’Avviso la dichiari espressamente insindacabile, costituisce esercizio di discrezionalità tecnica di natura valutativa e non di mero accertamento. L’impresa richiedente non vanta un obbligo alla concessione del credito, essendo rimessa al gestore la ponderazione del rischio secondo principi di sana e prudente gestione. Il sindacato del giudice amministrativo su tale valutazione è limitato ai profili di credibilità logica e di manifesta illogicità, ex ante ed ex post, non potendo estendersi al merito della scelta tecnico-bancaria. Il difetto motivazionale del provvedimento di diniego non ne determina l’annullamento quando la valutazione sottostante, emersa in giudizio, non sia illogica e il contraddittorio procedimentale si sia svolto effettivamente.
Il Fatto
Una piccola impresa operante nel settore della distribuzione di prodotti parafarmaceutici presentava domanda di finanziamento agevolato a valere sul Fondo di Patrimonializzazione PMI – PR FESR Lazio 2021–2027, gestito da un raggruppamento temporaneo d’impresa composto da due istituti bancari. Il progetto, incentrato sullo sviluppo di una piattaforma di vendita online integrata con una sede fisica, prevedeva investimenti in macchinari, software e adeguamenti energetici. Il gestore escludeva la società per presunta mancanza del requisito di solidità economica e per incompatibilità con le azioni del Programma FESR, senza tuttavia indicare gli indicatori valutati né le soglie non superate. A fronte delle osservazioni presentate dalla ricorrente, il gestore confermava il diniego, qualificando la valutazione del merito creditizio come insindacabile.
La società impugnava i provvedimenti deducendo difetto di motivazione, carenza istruttoria, contraddittorietà procedimentale e sviamento, rilevando che il progetto era conforme alle finalità del Programma e che i dati contabili non legittimavano un giudizio di dissesto. Il gestore si costituiva depositando la scheda istruttoria dalla quale emergeva una situazione di squilibrio finanziario dell’impresa, con utili modesti per gli esercizi precedenti, ritenuti insufficienti rispetto all’importo minimo del finanziamento concedibile.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure proposte. Il Collegio ha innanzitutto rilevato che il provvedimento di diniego risultava effettivamente ermetico sul piano motivazionale, essendo privo di un espresso richiamo alla scheda istruttoria. Tale carenza, tuttavia, non è stata ritenuta idonea a inficiare la legittimità del provvedimento, in quanto la valutazione sottostante, sebbene solo successivamente emersa in giudizio, non è apparsa illogica né ex ante né ex post.
La decisione si fonda sulla natura della valutazione del merito creditizio. L’Avviso, all’art. 9, qualifica tale valutazione come effettuata secondo la professionalità ed esperienza del gestore e come non sindacabile, con la conseguenza che l’istruttoria di merito creditizio non assume i caratteri dell’incaricato di pubblico servizio. Il Collegio ne ha desunto che il giudizio sulla solidità economica dell’impresa integra esercizio di discrezionalità tecnica di natura valutativa, sindacabile dal giudice amministrativo solo negli stretti limiti della credibilità logica e della manifesta illogicità, in ossequio al principio di separazione dei poteri.
Quanto al caso concreto, il TAR ha osservato che la valutazione negativa doveva essere rapportata esclusivamente allo specifico finanziamento richiesto e non già alla sussistenza o meno di una condizione di impresa in difficoltà, trattandosi di requisiti distinti e concorrenti. La società aveva richiesto un finanziamento di importo superiore alla soglia minima concedibile, ma i dati contabili evidenziavano una capacità reddituale insufficiente a sostenere anche il rimborso dell’importo minimo, con un conseguente squilibrio finanziario che rendeva coerente il diniego.
Il Collegio ha infine valorizzato lo svolgimento di un effettivo contraddittorio procedimentale, nel corso del quale la ricorrente aveva potuto presentare osservazioni e controdeduzioni, nonché l’assenza di elementi sopravvenuti tali da inficiare la valutazione operata. Il difetto motivazionale riscontrato, avrebbe potuto essere sanato con un mero rinvio espresso alla scheda istruttoria allegata alla comunicazione, senza che il provvedimento avrebbe avuto un contenuto diverso ma solo più dettagliato. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle concrete modalità di svolgimento della vicenda.
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Nota della Redazione
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