Silenzio del Ministero sul riconoscimento del titolo di sostegno conseguito all’estero (TAR Lazio n. 2908 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, l’autorità competente è il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Per la sussistenza dell’obbligo di provvedere è sufficiente la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine, senza che l’Amministrazione si sia pronunciata. Il termine complessivo per l’adozione del provvedimento conclusivo è di quattro mesi, somma del termine di trenta giorni per l’accertamento della completezza documentale e di quello di tre mesi per il riconoscimento. Decorso inutilmente tale termine, sussiste il silenzio inadempimento, con conseguente ordine di provvedere e nomina del Commissario ad acta per il caso di persistente inadempienza.
Il Fatto
La ricorrente ha presentato in via telematica, il 30 giugno 2025, istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, finalizzata all’insegnamento nella classe di concorso relativa al sostegno della scuola dell’infanzia. L’istanza è stata inoltrata al Ministero dell’Istruzione e del Merito ai sensi dell’art. 16, comma 6, d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, attuativo della direttiva UE n. 36/2005.
Non essendo intervenuto alcun provvedimento entro il termine fissato, la ricorrente ha proposto ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento del silenzio inadempimento, l’ordine di provvedere e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla individuazione dell’autorità competente. L’art. 5 del d.lgs. n. 206/2007 la individua nel soppresso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che ha poi assunto la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito per effetto dell’art. 6 del decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito in legge 16 dicembre 2022, n. 604.
Per ritenere integrato l’obbligo di provvedere, il Tribunale richiama due presupposti necessari e sufficienti: la presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine senza alcun pronunciamento dell’Amministrazione. Entrambi risultano soddisfatti, poiché a fronte della domanda del 30 giugno 2025 il Ministero non si era ancora pronunciato alla data di proposizione del ricorso.
Il Collegio ricostruisce il quadro dei termini. L’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007 fissa in tre mesi, dalla presentazione della documentazione completa, il termine per l’adozione del provvedimento di riconoscimento. Il comma 2 del medesimo articolo prevede che entro trenta giorni dal ricevimento della domanda l’autorità accerti la completezza della documentazione e ne dia notizia all’interessato, richiedendo le eventuali integrazioni. Sommando i due termini, il termine complessivo entro cui l’Amministrazione avrebbe dovuto concludere il procedimento approda a quattro mesi, in caso di richiesta di integrazioni.
Nel caso di specie tale termine era scaduto senza che fosse adottato il provvedimento finale espresso, non emergendo dagli atti elementi probatori contrari. Il Tribunale accerta quindi il silenzio inadempimento del Ministero, alla stregua dell’orientamento consolidato dello stesso Tribunale.
In accoglimento del ricorso, il Collegio ordina al Ministero di provvedere con provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza, tenuto conto della natura “di massa” dei procedimenti, connotati da un elevatissimo numero di richieste. Per il caso di persistente inadempienza, nomina sin d’ora Commissario ad acta il responsabile del Dipartimento competente per materia, con facoltà di delega, per provvedere nell’ulteriore termine di 90 giorni. Le spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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