L’ottemperanza per l’erogazione della carta docente deve dare integrale esecuzione al giudicato (TAR Lombardia n. 3424 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione che sia rimasta inerte non può sottrarsi all’obbligo di dare completa esecuzione al giudicato che ha riconosciuto il diritto alla carta docente per più annualità, dovendo provvedere entro il termine assegnato dal giudice dell’ottemperanza. Decorso inutilmente tale termine, la nomina del commissario ad acta costituisce lo strumento per assicurare l’attuazione coattiva della pronuncia, senza che sia dovuto alcun compenso quando le funzioni siano affidate a un dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa. Le penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 2, lettera e), cod. proc. amm., possono essere riconosciute solo quando sussistano i presupposti per stimolare l’adempimento, la cui valutazione è rimessa alla prudente discrezionalità del giudice.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, con sentenza pubblicata il 25 ottobre 2023, aveva accertato il diritto del ricorrente a ottenere la carta docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, condannando l’amministrazione a mettere a disposizione detta carta o un altro strumento equipollente. Nonostante la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, l’amministrazione era rimasta inadempiente. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza al TAR, chiedendo la condanna dell’amministrazione alla completa esecuzione della sentenza e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che la pretesa del ricorrente risultava adeguatamente documentata e che l’amministrazione non aveva contestato il mancato adempimento dell’obbligo derivante dal titolo esecutivo. Il Collegio ha ordinato all’amministrazione di dare completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato sin da ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato competente, che dovrà provvedere entro i successivi sessanta giorni. Il Collegio ha precisato che, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa per l’istruzione, non sarà liquidato alcun compenso. Quanto alle penalità di mora, il TAR le ha negate in ragione dell’esiguità dell’importo, pur ammettendo che vi si potrà fare ricorso su istanza del ricorrente in caso di perdurante inottemperanza. Le spese di lite sono state infine poste a carico dell’amministrazione soccombente, liquidate in € 800,00 oltre accessori di legge.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.