Silenzio del Ministero sul riconoscimento del titolo di sostegno estero (TAR Lazio n. 2900 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra la fattispecie del silenzio inadempimento l’inerzia dell’Amministrazione sulla formale istanza di riconoscimento di un titolo di qualifica professionale conseguito all’estero, quando sia decorso il termine per provvedere e non sia intervenuta alcuna richiesta di integrazione documentale. In materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, il termine per la conclusione del procedimento è fissato dall’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007 in tre mesi dalla presentazione della documentazione completa, elevabile fino a quattro mesi ove l’autorità abbia richiesto integrazioni ai sensi del comma 2. Accertata l’inerzia, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere con atto espresso entro un termine assegnato e, per il caso di persistente inadempienza, nomina sin d’ora il commissario ad acta. Nel compimento del procedimento l’Amministrazione e il commissario devono conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità.
Il Fatto
La ricorrente ha presentato in data 20 giugno 2025 al Ministero dell’Istruzione e del Merito la domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna. Decorso il termine di legge, l’Amministrazione non ha emanato alcun provvedimento conclusivo, impedendo di fatto l’inserimento della interessata nelle graduatorie dei docenti abilitati all’insegnamento scolastico.
La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione e per la condanna della stessa a provvedere. Il Ministero si è costituito in giudizio per resistere. Alla camera di consiglio dell’11 febbraio 2026 la causa è passata in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. Ai fini della sussistenza dell’obbligo di provvedere sono necessari e sufficienti due presupposti: la presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine senza alcun pronunciamento dell’Amministrazione. Entrambi i presupposti risultano integrati nel caso di specie.
Sul piano normativo, il Tribunale ha richiamato sia il termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241 del 1990, sia il termine specifico dettato dalla disciplina di settore. L’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007 — attuativo della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali — prevede che l’autorità competente provveda con proprio atto entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Il comma 2 del medesimo articolo fissa in trenta giorni il termine per l’accertamento della completezza della documentazione e per l’eventuale richiesta di integrazioni.
Da tale coordinamento deriva che il termine complessivo per l’emanazione del provvedimento conclusivo può giungere al massimo a quattro mesi, ove l’Amministrazione abbia esercitato la facoltà di richiedere integrazioni documentali. Nel caso concreto il Ministero è rimasto inerte e non risulta alcuna richiesta di integrazione, con conseguente perfezionamento dell’illegittima fattispecie del silenzio inadempimento.
Il Tribunale ha pertanto ordinato al Ministero di provvedere sulla domanda entro 120 giorni dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della sentenza, mediante l’emanazione di un provvedimento espresso. Per il caso di persistente inadempienza è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, il quale provvederà nel termine di 90 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione.
Nel portare a compimento il procedimento, sia l’Amministrazione sia il commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, richiamati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, nonché ai principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022, che hanno definito la questione. Le spese di giudizio, liquidate in € 500,00 oltre oneri e accessori, seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.