Silenzio della P.A. escluso se l’istanza è esitata con determinazione espressa (Cons. Stato n. 5632 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile il silenzio dell’Amministrazione quando l’istanza del privato sia stata espressamente esitata con un provvedimento, ancorché il suo contenuto sostanziale non soddisfi integralmente la pretesa avanzata. La distinzione tra riscontro dell’istanza e asserito obbligo di provvedere nel merito è irrilevante, poiché l’adozione di una determinazione espressa esclude l’inadempimento dell’art. 2 della legge n. 241/1990. I vizi del contenuto provvedimentale, quali l’incompletezza, l’omissività o l’elusività, devono essere fatti valere con l’impugnazione del provvedimento nei termini di legge, e non con un’azione avverso il silenzio.

Il Fatto

Un Consorzio affidatario di un contratto per il servizio di pulizia e sanificazione in favore delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere regionali ha presentato alla Regione due istanze di revisione dei prezzi, rispettivamente in data 01.08.2024 e 17.09.2024, con riferimento al periodo contrattuale decorrente dal 01 luglio 2023 al 31 luglio 2024. Non ricevendo riscontro, il Consorzio ha proposto ricorso davanti al TAR Lazio per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione.

Il TAR Lazio, con sentenza n. 19615/2025, ha respinto il ricorso rilevando che tutte le istanze erano state riscontrate e che, pertanto, non era configurabile alcun silenzio. Il Consorzio ha proposto appello articolando tre motivi, sostenendo che il riscontro ricevuto fosse solo formale e che nel merito la Regione avesse ignorato il periodo oggetto di contestazione.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ha esaminato preliminarmente la censura concernente la qualificazione delle note regionali del 19.07.2023 e del 12.09.2023. Il giudice di prime cure le aveva considerate provvedimenti di diniego divenuti inoppugnabili per mancata impugnazione. Il Collegio, pur ritenendo fondata la doglianza dell’appellante sul punto, l’ha considerata irrilevante ai fini dell’esito complessivo del giudizio.

La Corte ha precisato che tali note costituiscono certamente un provvedimento espresso sulle relative istanze, ma non ne condividono la qualificazione come diniego: esse affermano soltanto che le domande non erano esitabili, in quanto proposte prima della maturazione del diritto, con invito a ripresentarle decorsi dodici mesi dal precedente provvedimento di revisione. Non essendo immediatamente lesive, non necessitavano di impugnazione.

Quanto alle istanze dell’01.08.2024 e del 17.09.2024, oggetto del giudizio, viene in rilievo la Determinazione n. G08264 del 28 giugno 2025, con la quale la Regione ha approvato la revisione dei canoni, considerando espressamente anche le predette istanze. L’appellante sosteneva che tale provvedimento lasciasse scoperto il periodo di revisione oggetto della controversia e che, quindi, sulle istanze permanesse il silenzio dell’Amministrazione.

La Corte ha respinto questa tesi. Le istanze sono state formalmente ed espressamente esitate con la determinazione, e non è configurabile alcun silenzio. La distinzione operata dall’appellante tra riscontro dell’istanza e obbligo di provvedere è irrilevante: è precluso al giudice entrare nel merito del contenuto della determinazione, atteso che il Consorzio avrebbe dovuto impugnarla nei termini di legge ove l’avesse ritenuta illegittima, per incompletezza, omissività o elusività.

L’appello è stato pertanto respinto, con condanna dell’appellante alla refusione delle spese di giudizio, liquidate in € 2.000,00 in favore della Regione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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