Termine di presentazione dell’offerta telematica e autoresponsabilità del concorrente (Cons. Stato n. 5630 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine minimo di trenta giorni per la ricezione delle offerte, previsto dall’art. 71, comma 2, d.lgs. n. 36/2023, decorre dalla data di trasmissione del bando all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, cui rinvia l’art. 84 d.lgs. n. 36/2023, e non dalle ulteriori forme di pubblicazione nazionale di cui all’art. 85. I periodi di malfunzionamento della piattaforma telematica non si detraggono dal termine di presentazione dell’offerta ove non siano stati oggetto di una decisione trasparente di sospensione e proroga ai sensi dell’art. 25, comma 2, d.lgs. n. 36/2023, restando il termine funzionale a rendere certo il momento ultimo di ricezione delle offerte. La tardiva presentazione dell’offerta per scelta organizzativa del concorrente ricade sul medesimo in forza del principio di autoresponsabilità, che trova specifica declinazione nelle gare telematiche. Ne consegue la legittimità dell’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione disposta con riserva di verifica dell’esito dei malfunzionamenti denunciati.

Il Fatto

Una stazione appaltante indice una procedura aperta telematica per l’affidamento di un accordo quadro avente ad oggetto servizi strumentali all’espletamento di concorsi pubblici. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 10:00 di un giorno determinato, a pena di irricevibilità. Alla scadenza non perviene l’offerta di una concorrente, che chiede la riapertura dei termini adducendo presunti malfunzionamenti della piattaforma. La stazione appaltante riapre il termine, acquisisce l’offerta, aggiudica l’accordo quadro riservandosi espressamente di verificare i log di sistema e successivamente, all’esito della verifica tecnica, annulla in autotutela l’aggiudicazione per la parte relativa a quella concorrente.

La concorrente impugna dinanzi al TAR il provvedimento di autotutela, la comunicazione di avvio del procedimento, la nota del gestore della piattaforma e, in via subordinata, la lex specialis nella parte in cui ha imposto il termine di presentazione. Il TAR dichiara irricevibile il motivo subordinato e respinge quello principale. Propone appello la società, che deduce l’erroneità della pronuncia sulla tempestività del motivo subordinato e l’illegittimità dell’autotutela per omessa considerazione dei malfunzionamenti e carenza dei presupposti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla questione del computo del termine minimo di presentazione. Richiamati l’art. 71, comma 2, l’art. 84 e l’art. 85 d.lgs. n. 36/2023, il Consiglio di Stato chiarisce che il termine di trenta giorni decorre dalla trasmissione del bando all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, cui il primo articolo rinvia espressamente, e non dalle successive forme di pubblicità nazionale. Nel caso concreto il bando risulta trasmesso per la pubblicazione alcuni giorni prima della scadenza delle offerte, con la conseguenza che il termine risulta rispettato. L’appellante, osserva la Corte, ha costruito la censura su un presupposto incerto, indicando la medesima data ora come trasmissione ora come pubblicazione, senza contestare in modo specifico quanto risultante dal bando depositato.

Il passaggio centrale riguarda i malfunzionamenti della piattaforma. Il Collegio esclude che i periodi di asserito malfunzionamento possano implicitamente detrarsi dal termine di presentazione. Il termine, si legge, serve a rendere certo il momento ultimo di ricezione delle offerte e può essere modificato solo assicurando adeguata trasparenza e pubblicità, in coerenza con l’art. 25, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 e con l’art. 92, comma 2, lett. c), che impongono sospensione, proroga e relativa pubblicità. Non possono dunque computarsi i giorni di malfunzionamento non oggetto di una decisione trasparente dell’amministrazione.

Quanto all’autotutela, la Corte osserva che il provvedimento impugnato non introduce una nuova regolamentazione degli interessi, ma accerta l’esito negativo delle verifiche informatiche e il conseguente venir meno dell’aggiudicazione, nei termini già prefigurati dalla determinazione di aggiudicazione, che conteneva espressa riserva. Anche a volerlo qualificare come annullamento d’ufficio, sussistono i requisiti dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990: l’illegittimità dell’aggiudicazione, per mancato rispetto del termine, e l’interesse pubblico, identificato nella parità di trattamento e nel principio del risultato di cui all’art. 1 del codice. L’affidamento del privato non è tutelabile a fronte dell’espressa riserva.

La Corte esamina infine i log. Il gestore ha accertato che la concorrente ha avviato le operazioni solo a ridosso della scadenza, generando e scaricando l’offerta economica pochi minuti prima delle 10:00 e caricando il documento firmato alle 10:00:03, oltre il termine. Il messaggio di termine scaduto non è indice di malfunzionamento, ma conseguenza del caricamento tardivo. Il ritardo dipende dalle scelte organizzative dell’operatore, cui il disciplinare impone di avviare le attività con congruo anticipo e che è tenuto a conoscere la dinamica dei fattori impiegati nella comunicazione elettronica.

Il Collegio richiama il canone di autoresponsabilità, che impone a ciascun concorrente di sopportare le conseguenze degli errori commessi nella presentazione dell’offerta, con specifica declinazione nelle gare telematiche, richiamando propri precedenti. Ne deriva l’infondatezza dell’appello e la conferma della sentenza, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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