Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e commissario ad acta (TAR Piemonte n. 340 del 19.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando il creditore disponga di copia della sentenza conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., notificata al soccombente, e sia infruttuosamente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine perentorio e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora il Commissario ad acta. È dovuta la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e sino all’adempimento spontaneo o all’efficacia della nomina commissariale.

Il Fatto

Una docente ha chiesto al Tribunale amministrativo regionale l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro che le aveva riconosciuto il beneficio economico della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, con condanna del Ministero al pagamento delle relative somme e delle spese di causa.

Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente all’accoglimento. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti di rito. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 c.p.c. ed è stata notificata via posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale. Alla data di proposizione del ricorso era già infruttuosamente decorso il termine dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.

Non essendovi contestazione sull’omesso adempimento, il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha ritenuto doveroso nominare sin d’ora il Commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad altro dirigente, il quale provvederà entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e connesse ai compiti istituzionali, il compenso è compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza.

Quanto alla penalità di mora, il Tribunale ha accolto la domanda applicando l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinandola nella misura degli interessi legali su quanto dovuto. Il dies a quo è fissato nel giorno della notificazione della sentenza all’Amministrazione inadempiente; il dies ad quem nel giorno dell’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, oppure, in caso di perdurante inadempimento, nel giorno da cui ha efficacia la nomina del Commissario.

Le spese sono state liquidate secondo la Tabella n. 21 del DM 10/03/2014 n. 55, con dimidiazione ex art. 4, comma 1, del medesimo decreto e ulteriore riduzione per la serialità della controversia e per la difficoltà operativa dichiarata dall’Amministrazione, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Il Collegio ha infine disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per i profili di danno erariale potenzialmente connessi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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