Silenzio della Soprintendenza e formazione del silenzio-assenso sugli impianti di telefonia (TAR Lombardia n. 776 del 25.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
La Soprintendenza, effettiva titolare della competenza in materia paesistica, che sia stata regolarmente interpellata dal gestore e non esprima un dissenso espresso e motivato entro il termine di legge, concorre alla formazione del silenzio-assenso previsto dall’art. 44, comma 10, del Dlgs. 1 agosto 2003 n. 259. La mancata indizione della conferenza di servizi da parte del Comune, in violazione dei suoi compiti di autorità procedente, non sospende i termini e non impedisce la consumazione del potere delle altre amministrazioni. Una volta consolidatosi il titolo per silentium, il Comune non può annullarlo in autotutela né avocare a sé il parere non espresso, essendo l’affidamento del gestore ormai tutelabile. I vincoli paesistici non consentono divieti generalizzati su intere aree, ma impongono valutazioni sitospecifiche, nelle quali l’altezza del traliccio non è di per sé argomento ostativo.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato al Comune, in data 7 aprile 2023, istanza ai sensi dell’art. 43 del Dlgs. 1 agosto 2003 n. 259 per l’installazione di un impianto di telefonia cellulare su un’area sottoposta a vincolo paesistico. L’ARPA si è espressa favorevolmente il 10 maggio 2023; la Soprintendenza, pur interpellata, non ha reso il proprio parere. Decorso ampiamente il termine di sessanta giorni, la ricorrente ha comunicato l’inizio dei lavori in data 2 ottobre 2023.

Il Comune, con provvedimento del responsabile del SUAP del 13 marzo 2024, ha inibito in autotutela l’installazione, invocando gli art. 19, comma 4, e 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241 e lamentando l’assenza dei pareri della Soprintendenza e dell’ARPA. La ricorrente ha impugnato tale atto e, con motivi aggiunti, anche la nota della Soprintendenza del 9 luglio 2024 e il provvedimento comunale del 23 agosto 2024, con il quale è stata mantenuta ferma la posizione originaria aderendo alla richiesta di riaprire il procedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal duplice fraintendimento che vizia il provvedimento del 13 marzo 2024. Da un lato, il parere dell’ARPA concerne solo l’esposizione ai campi elettromagnetici, non l’interesse paesistico, ed è stato reso; dall’altro, la Soprintendenza, omettendo un dissenso motivato, ha concorso alla formazione del silenzio-assenso ex art. 44, comma 10, del Dlgs. 259/2003.

La richiesta era stata inviata via PEC il 7 aprile 2023 sia al Comune sia alla Soprintendenza sia all’ARPA. La mancata indizione della conferenza di servizi ex art. 44, comma 7, non sospende i termini delle altre amministrazioni: fuori dalla conferenza le competenze restano integre e ciascuna può pronunciarsi individualmente, mentre la sintesi spetta all’autorità procedente. L’unico presupposto per la decorrenza del termine è che l’amministrazione preposta alla tutela riceva la richiesta completa degli allegati di settore; è irrilevante che la trasmissione avvenga a cura degli uffici o direttamente dal richiedente, o che questi qualifichi l’invio come “per conoscenza”.

Dal lato dell’amministrazione, ricevuta la richiesta, la Soprintendenza è in grado di esprimere il parere e ha l’onere di farlo se intende evitare il silenzio-assenso. Il dissenso espresso e motivato nel termine è condizione necessaria per impedire la formazione del titolo, ed è ammissibile anche in assenza di conferenza di servizi. Il parere negativo, peraltro, non è qualificato come vincolante e potrebbe essere superato con adeguata motivazione.

Ne segue l’impossibilità di azzerare in autotutela il silenzio-assenso per recuperare il parere non reso. Oltre alla preclusione procedimentale e al consolidamento dell’affidamento del gestore, opera il favore legislativo per gli impianti di telecomunicazioni: l’interesse nazionale all’ampliamento delle reti indirizza verso la realizzazione dell’impianto, soluzione ordinaria anche in presenza di vincoli paesistici. Il Comune non può avocare a sé il potere non esercitato, né introdurre divieti generalizzati, in contrasto con l’art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001 n. 36; gli impianti sono assimilati alle opere di urbanizzazione primaria.

La valutazione paesistica è sitospecifica: l’altezza del traliccio è caratteristica ineliminabile e la sua sola visibilità non può fondare un giudizio negativo, pena l’opzione zero. L’autorità deve piuttosto orientare la progettazione verso soluzioni mimetiche o non dissonanti, secondo il principio collaborativo dell’art. 14-bis, comma 3, della legge 241/1990. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento degli atti e accertamento del diritto della ricorrente a realizzare la stazione radio base; spese compensate e contributo unificato a carico del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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