Accesso difensivo ai verbali ispettivi e tutela della riservatezza dei lavoratori (TAR Lazio n. 1705 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, l’ostensione del documento richiesto presuppone un rigoroso vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione e la situazione giuridica che l’istante intende curare o tutelare. Una volta allegato tale nesso, né l’amministrazione detentrice né il giudice amministrativo possono svolgere valutazioni anticipatorie sull’influenza o sulla decisività del documento nell’eventuale giudizio. Il diniego che si fondi su un richiamo del tutto astratto e generico alla riservatezza dei lavoratori è illegittimo: la preclusione prevista dall’art. 2, comma 1, lett. b) e c), D.M. n. 757/1994 non è generale e assoluta, ma presuppone un concreto ed effettivo pericolo di pregiudizio o di condotte discriminatorie, da verificare su elementi di fatto.
Il Fatto
La ricorrente, società agricola, aveva concesso in affitto di ramo d’azienda alcuni fondi rustici a una diversa società, a sua volta affittuaria dalla Regione proprietaria. Dopo alcune segnalazioni di terzi sulla non corretta gestione dell’azienda condotta dall’affittuaria, il 27.09.2024 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro aveva sottoposto a controllo tanto la ricorrente quanto la società affidataria.
Con istanza del 19.09.2025, prot. 99340 e 99459, la ricorrente aveva chiesto copia del verbale della visita ispettiva e di ogni atto connesso, per verificare la fondatezza dei fatti denunciati e tutelare il valore del proprio patrimonio, evitando possibili azioni restitutorie o contestazioni contrattuali da parte della Regione. L’istanza era rimasta inevasa e si era formato il silenzio diniego, impugnato davanti al TAR Lazio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione dell’istanza come accesso difensivo. L’art. 22, comma 2, l. n. 241/1990 pone l’accesso come principio generale dell’attività amministrativa, con le sole eccezioni dei commi da 1 a 6 dell’art. 24, nel caso di specie non ricorrenti. Il comma 7 del medesimo articolo garantisce comunque l’accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici.
Richiamata l’Adunanza Plenaria n. 4 del 2021, il TAR ne fa propria la duplice regola. Da un lato, non basta un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie: occorre un vaglio rigoroso e motivato sul nesso di strumentalità necessaria tra documento e situazione finale. Dall’altro, né l’amministrazione né il giudice dell’accesso possono anticipare valutazioni sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento in un eventuale giudizio, salvo l’ipotesi di evidente e assoluta mancanza di collegamento o di esercizio pretestuoso dell’accesso.
Applicando tali coordinate, il Collegio ritiene che la ricorrente abbia esplicitato in modo adeguato la strumentalità della documentazione richiesta, finalizzata a valutare le possibili azioni legali a propria tutela e la corretta gestione dei fondi, onde evitare azioni restitutorie della Regione proprietaria. Ne deriva la sussistenza di tutti i presupposti dell’accesso difensivo.
Il Tribunale esamina poi il riferimento, contenuto nella comunicazione di parziale riscontro, alla tutela della riservatezza dei lavoratori. Richiamata la giurisprudenza amministrativa, il Collegio osserva che l’art. 2, comma 1, lett. b) e c), D.M. n. 757/1994 non sancisce un divieto generale e assoluto di accesso ai verbali ispettivi, ma un limite alla conoscenza delle notizie acquisite qualora la divulgazione possa dare adito ad azioni discriminatorie o indebite pressioni sui lavoratori. Si tratta di una preclusione che presuppone un effettivo pericolo di pregiudizio, da riscontrare su elementi concreti, e che non opera quando i lavoratori non abbiano più rapporti con il precedente datore di lavoro.
Nel caso di specie le esigenze di tutela non risultano espresse se non in modo astratto e generico. Inoltre, avendo la richiesta ad oggetto accertamenti svolti presso la società affidataria, non emergono profili concreti di pregiudizio o di indebita pressione per i lavoratori eventualmente ascoltati, non dipendenti della ricorrente. Il diniego è pertanto annullato e l’amministrazione è condannata a consentire l’accesso, previo oscuramento dei dati identificativi dei terzi lavoratori che abbiano reso dichiarazioni nel procedimento ispettivo, nel termine di trenta giorni.
Nota della Redazione
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