Esclusione per illecito professionale e aumenti CCNL nelle gare pluriennali (TAR Lombardia n. 1074 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il grave illecito professionale discendente da fatti di reato non oggetto di accertamento definitivo in sede penale rileva, ai fini dell’esclusione dalla gara, solo entro il triennio decorrente dall’adozione di uno degli atti tipici del procedimento penale indicati dall’art. 96, comma 10, lett. c), n. 1, d.lgs. n. 36/2023. Decorso tale periodo, la rilevanza giuridica del fatto non può estendersi ulteriormente, presumendosi che esso non abbia più pregnanza tale da giustificare l’esclusione. Negli appalti di servizi pluriennali i valori economici offerti costituiscono stime previsionali e non possono coprire ogni futuro incremento dei costi; gli aumenti salariali derivanti da un CCNL rinnovato dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte non integrano di per sé un vizio dell’offerta. Compete alla verifica di anomalia accertare la sufficienza dell’offerta rispetto agli incrementi intervenuti dopo l’avvio della procedura. L’attribuzione di giudizi e punteggi identici a offerte similari ripetute nei diversi lotti è logica e non integra violazione del principio di autonomia delle singole gare.
Il Fatto
Una società partecipava alla gara indetta da ARIA s.p.a. per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione in favore degli enti del servizio sanitario regionale, suddivisa in otto lotti. Nel lotto di interesse la graduatoria finale collocava al primo posto un’altra concorrente e al secondo posto la ricorrente principale. All’esito della verifica di anomalia, la gara veniva aggiudicata con determinazione del 18.09.2025.
La seconda classificata, dopo aver ottenuto l’accesso agli atti il 1°.10.2025, impugnava l’aggiudicazione deducendo l’insufficienza dell’offerta economica quanto al costo della manodopera, l’omessa considerazione di una vicenda penale riguardante gli amministratori dell’aggiudicataria e, in via subordinata, l’illegittimità delle valutazioni tecnico-discrezionali per tutti i lotti. La stazione appaltante e l’aggiudicataria si costituivano, eccependo la tardività del ricorso, il difetto di interesse e la mancata prova di resistenza; l’aggiudicataria proponeva inoltre ricorso incidentale contestando l’ammissione della ricorrente principale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge in via preliminare le tre eccezioni. Quanto alla tempestività, richiamando l’Adunanza Plenaria n. 12 del 02.07.2020 e la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’UE, esclude la proponibilità di ricorsi “al buio” e àncora il dies a quo alla piena conoscenza o conoscibilità degli atti. Poiché i motivi dipendono dalla presa visione dell’offerta e dei verbali, il termine non poteva decorrere prima del 1°.10.2025: la notifica del 30.10.2025 è tempestiva. L’interesse non è escluso dall’aggiudicazione di altri due lotti, essendo il concorrente ammesso ad aggiudicarsene fino a tre. La prova di resistenza è superata dall’attitudine delle censure a condurre all’esclusione dell’aggiudicataria.
Nel merito, il motivo sulla insufficienza dell’offerta economica è infondato. Il termine per presentare le offerte scadeva il 5.7.2024, mentre il CCNL multiservizi è stato rinnovato il 13.6.2025 con validità dal 1° luglio successivo. Alla scadenza le concorrenti non potevano prevedere simili incrementi. La conoscenza del nuovo contratto durante la verifica di anomalia non consente una deroga al principio d’immutabilità dei valori offerti, ma impone alla commissione di accertare la sufficienza dell’offerta anche rispetto agli incrementi sopravvenuti. L’accertamento è stato compiuto con esito positivo: l’offerta prevedeva un incremento annuo dell’1,5% e un fondo per imprevisti di € 405.138,30, valori ritenuti sufficienti a coprire i costi delle tabelle ministeriali aggiornate.
Anche il secondo motivo è infondato. Il d.lgs. n. 36/2023 ha innovato la disciplina delle cause di esclusione non automatiche, riconoscendo rilevanza al grave illecito professionale da fatto di reato non accertato definitivamente e fissando la durata triennale della causa. Gli eventi riferiti alla precedente gara si collocano oltre il triennio e l’indagine penale si è chiusa senza attuale richiesta di rinvio a giudizio: la rilevanza giuridica del fatto non può estendersi. L’omessa indicazione della vicenda processuale amministrativa non integra violazione autonoma, poiché la concorrente aveva dichiarato i medesimi fatti riferiti alle indagini penali, assolvendo così il dovere dichiarativo.
Il terzo motivo, subordinato, è respinto nel merito. La dedotta replicazione di giudizi e punteggi nei diversi lotti non integra violazione del principio di autonomia delle gare: sarebbe stato illogico attribuire valutazioni differenti a offerte identiche. Le allegazioni sulla diversità territoriale e sui fabbisogni sono troppo generiche per dimostrare differenze sostanziali. Il ricorso principale è rigettato; l’infondatezza determina l’improcedibilità del ricorso incidentale. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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