Simulazione della vendita a garanzia e prova testimoniale tra le parti (Cass. civ. Sez. II n. 22531 del 04.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
La vendita con patto di riscatto o di retrovendita stipulata fra debitore e creditore nell’intento di costituire una garanzia mediante l’attribuzione irrevocabile del bene al creditore in caso di inadempienza non integra direttamente un patto commissorio ai sensi dell’art. 2744 cod. civ., ma configura un mezzo per eludere tale norma imperativa e, dunque, esprime una causa illecita. Ne consegue l’ammissibilità della prova testimoniale anche inter partes ai sensi dell’art. 1417 cod. civ. Il principio opera anche quando l’illiceità della fattispecie negoziale unitaria derivi dal collegamento tra un contratto di mutuo e una vendita con patto di riscatto conclusa con soggetto diverso dal mutuante. Resta tuttavia riservato al giudice di merito l’apprezzamento sull’opportunità di derogare al divieto, alla luce del complesso delle emergenze di causa.

Il Fatto

Un acquirente conveniva in giudizio il detentore di un immobile, chiedendone il rilascio. L’atto di trasferimento risaliva al 2007, al prezzo dichiarato di 250.000,00 euro, di cui 180.000,00 euro mediante accollo di debiti della venditrice verso i propri creditori e 70.000,00 euro tramite due bonifici effettuati nel 2008, all’esito dell’estinzione della procedura esecutiva che gravava sull’immobile.

Il convenuto eccepiva la natura simulata della vendita, sostenendo che le parti avevano in realtà stipulato un mutuo, erogato dall’acquirente per consentire alla venditrice di liberare il bene dalle procedure esecutive. La venditrice, chiamata in causa, si associava a tale difesa. Il Tribunale accoglieva la domanda attorea, ritenendo assolto l’onere probatorio e priva di riscontro la prospettazione avversa. La Corte d’appello rigettava il gravame, confermando la correttezza della decisione di non dare corso all’istruttoria orale, inizialmente ammessa e poi revocata.

La Motivazione della Corte

I ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 1417, 2724 e 2729 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, co. 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., dolendosi dell’esclusione della prova testimoniale e del mancato rilievo del fatto, asseritamente pacifico, dell’esistenza di un preliminare di vendita funzionale alla reversione dell’assetto negoziale.

La Corte dichiara il motivo in parte inammissibile, là dove si impegna a criticare la sentenza di primo grado, che in sede di legittimità non viene in rilievo. Nel resto lo ritiene infondato.

Preliminarmente la Corte conferma il principio invocato dai ricorrenti: la vendita con patto di riscatto o di retrovendita stipulata fra debitore e creditore per costituire una garanzia con attribuzione irrevocabile del bene, pur non integrando direttamente un patto commissorio, elude la norma imperativa e comporta l’ammissibilità della prova testimoniale anche inter partes ex art. 1417 cod. civ. (Sez. 2, n. 7878 del 1994). Il principio è ribadito anche quando l’illiceità derivi dal collegamento tra mutuo e vendita con patto di riscatto conclusa con soggetto diverso dal mutuante (Cass. n. 7740 del 1999 e n. 23617 del 2017).

Tuttavia il giudice di merito ha valorizzato il complesso delle emergenze, traendo un apprezzamento insindacabile di inattendibilità della prospettazione, tale da rendere non opportuno derogare al divieto di cui agli artt. 2721 e 2724 cod. civ. (Cass. nn. 190 del 2020, 11889 del 2007, 11389 del 2005, 13621 del 2004). Emblematica è la mancata produzione del preliminare di compravendita, documento di cui i ricorrenti avrebbero dovuto avere il possesso per vicinanza della prova. L’assunto di un’ammissione contenuta nella memoria ex art. 183, co. 6, cod. proc. civ. è stato puntualmente smentito, né risultano contestati il riscontro dei pagamenti del residuo prezzo e l’approvvigionamento della provvista da parte del compratore.

Quanto all’art. 115 cod. proc. civ., la Corte ribadisce che la violazione non può configurarsi per erronea valutazione del materiale istruttorio, ma solo se il giudice ponga a base della decisione prove non dedotte, o disposte d’ufficio fuori dai limiti legali, o disattenda prove legali, o recepisca senza apprezzamento critico prove soggette a valutazione (Sez. 6-1, n. 27000 del 2016). Il riferimento al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. è inconsistente per difetto di puntuale indicazione del fatto omesso. In presenza di doppia conforme, ex art. 348 ter, co. 5, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e dimostrarne la diversità (Sez. 2, n. 5528 del 2014), evenienza non ricorrente. Il ricorso è rigettato, con conseguente obbligo del contributo unificato aggiuntivo ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *