Eredi del contraente legittimati all’azione contro l’intermediario per omesse informazioni (Cass. civ. Sez. III n. 22534 del 04.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La qualità di eredi del contraente originario fonda la legittimazione ad agire contro l’intermediario finanziario per l’inadempimento degli obblighi informativi. Il cambio di contraenza operato nelle polizze di investimento incide sul solo rapporto assicurativo e resta irrilevante rispetto al distinto rapporto di intermediazione. Il giudice di merito che abbia riconosciuto la qualità di beneficiarie ex contractu alle eredi deve esaminare la domanda risarcitoria nei confronti della banca nella sua qualità di successori mortis causa, verificando la qualità di eredi, la qualificazione giuridica delle polizze, la sussistenza degli obblighi informativi e il pregiudizio.
Il Fatto
Le ricorrenti, figlie di un contraente defunto, chiesero al Tribunale di Trani, sezione distaccata di Barletta, di dichiarare la nullità, l’annullamento o la risoluzione dei contratti assicurativi — qualificati come prodotti finanziari — sottoscritti dal genitore tramite l’intermediazione di un istituto bancario, con condanna della compagnia alla restituzione delle somme e della banca al risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale o contrattuale, in proporzione ai rispettivi diritti ereditari.
Il primo giudice, accertata la risoluzione per inadempimento della banca, condannò quest’ultima alla restituzione degli importi, rigettando le domande verso la compagnia e l’altra banca. La Corte di appello di Bari riformò la decisione e rigettò le domande per difetto di legittimazione attiva, escludendo che le attrici potessero agire quali beneficiarie o quali eredi, essendo subentrate nelle polizze iure proprio per effetto del cambio di contraenza. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo, che investe la legittimazione attiva delle ricorrenti. La doglianza articolata quanto alla qualità di assicurate in proprio è dichiarata inammissibile per una duplice ragione: si tratta di deduzione formulata per la prima volta in sede di legittimità e il ricorso omette un’adeguata riproduzione del documento contrattuale da cui inferire tale status.
Fondato è invece il profilo relativo alla qualità di eredi del contraente originario. La Corte muove dalla distinzione, già posta dalla pronuncia impugnata, tra il rapporto contrattuale nascente dalla polizza di investimento e il distinto rapporto di intermediazione finanziaria intercorso con la banca. Su tale premessa il giudice d’appello ha escluso la legittimazione delle beneficiarie ad agire per la risoluzione nei confronti della compagnia e dell’intermediario.
Il ragionamento non è lineare né conforme a diritto. Se il trasferimento della contraenza incideva sulla sola vicenda assicurativa, esso non assumeva alcun significato in ordine all’intermediazione. Per le situazioni nascenti da quest’ultima, il subentro nelle polizze per effetto dell’atto di cessione era evento del tutto irrilevante. L’affermazione secondo cui le attrici erano subentrate iure proprio e non per successione mortis causa è quindi giuridicamente errata.
Ai fini della legittimazione all’azione risarcitoria verso la banca intermediaria per l’inadempimento degli obblighi informativi doveva aversi riguardo alla qualità di successori mortis causa, ritualmente spesa nell’atto introduttivo e posta a base della domanda. In ciò risiede l’errore della sentenza: essa avrebbe dovuto esaminare la fondatezza della domanda in tutti i suoi elementi costitutivi, muovendo dalla dimostrazione della qualità di eredi, procedendo alla sussunzione delle polizze nell’alveo del contratto di assicurazione sulla vita o di un prodotto finanziario, verificando la sussistenza degli obblighi informativi e il loro corretto assolvimento, riscontrando infine il pregiudizio lamentato.
Il primo motivo è dunque accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, per nuovo esame. L’accoglimento assorbe i restanti motivi, inerenti a questioni logicamente subordinate. Al giudice del rinvio è demandata anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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