Giudicato esterno, massimale assicurativo e sinistro diverso nella manleva (Cass. civ. Sez. III n. 13169 del 18.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di manleva dell’assicuratore della struttura sanitaria, il giudicato esterno formatosi su una precedente sentenza non opera nel successivo giudizio quando esso riguardi un sinistro diverso, che postula un diverso pagamento e un diverso accertamento sulla franchigia. Il giudicato sostanziale, quale riflesso di quello formale, fa stato solo entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell’azione, sicché ne è presupposto l’identità non solo delle parti, ma anche di petitum e causa petendi. Nei giudizi di responsabilità sanitaria, la perdita di chance integra evento di danno risarcibile solo ove la possibilità perduta sia apprezzabile, seria e consistente; essa non ricorre quando l’omissione colposa dei sanitari abbia cagionato la morte del paziente, perché il nocumento non è la diminuzione di chance ma la morte stessa. L’interpretazione delle clausole contrattuali di operatività temporale della garanzia è indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione solo per violazione delle regole ermeneutiche o per omesso esame di un fatto decisivo.

Il Fatto

I congiunti di un paziente citano in giudizio l’azienda ospedaliera universitaria, deducendo che il decesso, avvenuto nel giugno 2005, fosse imputabile ai sanitari. Ricoverato per macroematuria, il paziente era stato operato tre mesi prima per dissezione aortica con innesto di protesi meccanica; la malpractice sarebbe consistita nell’omessa tempestiva diagnosi e cura della dissezione dell’aorta toracica e addominale.

L’azienda chiama in causa il proprio assicuratore per la responsabilità civile, che contesta la responsabilità dell’assicurato e l’operatività della polizza, invocando in subordine massimale e franchigia, e gli assicuratori dei Lloyd’s. Il Tribunale accerta l’inadempimento e il nesso causale, accoglie la manleva e condanna l’assicuratore a pagare direttamente ai danneggiati. La Corte d’appello rigetta i gravami e accoglie l’appello dell’azienda nei confronti dell’assicuratore. Quest’ultimo ricorre per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 2909 cod. civ., lamentando che la Corte d’appello abbia escluso un giudicato esterno formatosi in altro giudizio tra le stesse parti, sulla medesima polizza e per lo stesso periodo, nel quale era stata accolta l’eccezione di esaurimento del massimale aggregato. Il motivo è infondato.

La Corte richiama il principio secondo cui due giudizi tra le stesse parti sul medesimo rapporto giuridico, definiti con sentenza passata in giudicato, sono preclusi nel riesame dei punti di fatto e di diritto che costituiscono premessa logica indispensabile del dispositivo, anche se il secondo giudizio abbia finalità diverse. Il giudicato si forma però solo sugli accertamenti che sono fondamento logico e giuridico della pronuncia, con effetto preclusivo limitato ai giudizi che presentino gli identici elementi costitutivi dell’azione: soggetti, causa petendi e petitum (Cass. Sez. U. n. 13916 del 2006; Cass. Sez. II n. 5138 del 2019).

Nella specie si discute di una domanda di manleva per il pagamento di posta risarcitoria dovuta per uno specifico sinistro. Esso entra nel thema decidendum e segna la causa petendi della domanda, sicché non può formarsi un giudicato esterno rispetto a un diverso sinistro, che postula un diverso pagamento e un diverso accertamento sulla franchigia. L’eccezione è quindi correttamente respinta.

Con il secondo motivo la ricorrente censura la violazione degli artt. 1223, 1225, 1226 e 2056 cod. civ., sostenendo che i sanitari avrebbero al più cagionato una diminuzione delle chances di sopravvivenza, pregiudizio non domandato. Il motivo non è fondato. La Corte d’appello, sulla base della consulenza tecnica, ha escluso la mera riduzione di chance e ha affermato che la mala gestio ha causato la morte: il nocumento non è la diminuzione di chance, ma la morte. La perdita di chance non patrimoniale è risarcibile solo ove la possibilità perduta sia apprezzabile, seria e consistente (Cass. Sez. III n. 28993 del 2019); nel caso concreto la Corte territoriale ha accertato una condotta colposa eziologicamente certa rispetto all’evento.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1362, 1363 e 1910 cod. civ. sull’operatività temporale della garanzia prestata dagli assicuratori dei Lloyd’s. Il motivo è inammissibile: l’interpretazione del contratto è indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile per violazione delle regole ermeneutiche o per omesso esame di un fatto decisivo (Cass. Sez. L n. 10745 del 2022). La ricorrente non ha proposto censura ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. sul documento del dicembre 2005, che la Corte d’appello ha qualificato come mero reclamo e non come richiesta risarcitoria. Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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