Illegittima la rivalutazione sostitutiva dell’operato della commissione nel concorso notarile (TAR Lazio n. 4511 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità sulle valutazioni concorsuali, il sindacato del giudice amministrativo è di tipo confutatorio e non sostitutivo, investendo esclusivamente la valutazione espressa dalla commissione sul singolo elaborato, senza possibilità di desumere l’erroneità da circostanze esterne ad esso. Il vizio di disparità di trattamento presuppone l’assoluta identità delle situazioni esaminate e, quand’anche dimostrata una diversità di trattamento, essa resta irrilevante ai fini del giudizio di legittimità, non potendo il candidato invocare l’applicazione di un trattamento favorevole illegittimamente riservato ad altri. L’idoneità dell’elaborato è frutto di una valutazione globale, sicché le censure fondate su singole frazioni dell’elaborato non sono idonee a inficiare il giudizio di non ammissione.
Il Fatto
La ricorrente impugnava gli atti del concorso a 400 posti di notaio, indetto dal Ministero della giustizia con decreto del 13 dicembre 2022, che ne avevano determinato la non ammissione alle prove orali. La commissione esaminatrice, letti i primi due elaborati scritti, aveva dichiarato la candidata «non idonea senza procedere alla lettura dell’elaborato successivo», ai sensi dell’art. 11, comma 7, d.lgs. 24 aprile 2006, n. 166, riscontrando errori ostativi alla prosecuzione della correzione nell’elaborato concernente la prova di diritto civile.
La ricorrente deduceva, in particolare, l’erronea valutazione in ordine alla proprietà del bene legato, la legittimità dell’utilizzo dei puntini di sospensione e la correttezza del meccanismo della condizione risolutiva; assumeva inoltre la disparità di trattamento rispetto ad altri candidati ammessi alle prove orali, pur avendo proposto soluzioni simili. Successivamente, con motivi aggiunti, impugnava la graduatoria conclusiva della procedura concorsuale, deducendone l’illegittimità derivata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, preliminarmente, chiarisce che la valutazione della commissione esaminatrice è connotata da un margine incomprimibile di discrezionalità, sicché il sindacato del giudice amministrativo è di tipo confutatorio e non sostitutivo: le delibere sono illegittime solo ove si riscontrino vizi procedurali – se non neutralizzati dall’art. 21-octies, comma 2, l. 7 agosto 1990, n. 241 – ovvero nei casi di violazione dei generali principi di proporzionalità e ragionevolezza.
Vengono rigettate le doglianze fondate sulla disparità di trattamento: la valutazione della commissione è «singola e non comparativa», sicché il giudizio di legittimità è «interno» e deve investire la valutazione espressa sul particolare elaborato della candidata, non potendosi desumere l’erroneità da circostanze esterne. Il vizio di disparità presuppone l’assoluta identità delle situazioni esaminate, circostanza non inferibile dalle allegazioni di parte; neppure rilievo ha l’eventuale trattamento favorevole illegittimamente riservato ad altri candidati, come ribadito dai precedenti citati: Cons. Stato, sez. VI, 3 giugno 2019, n. 3723 e Cons. Stato, sez. V, 23 settembre 2015, n. 4452.
Nel merito, la Corte reputa le censure una mera critica all’esercizio del potere discrezionale priva di vizi di legittimità: la traccia chiariva l’alterità della proprietà dell’immobile legato, sicché non era consentito reputare il testatore proprietario del bene. L’acquisto per usucapione invocato dalla ricorrente presupporrebbe, in assenza di un idoneo atto di interversione del possesso, un possesso uti dominus che nella fattispecie non era configurabile, essendo il soggetto mero usufruttuario.
Parimenti, la Corte esclude che configuri giuridicamente corretta perifrasi il «diritto a non essere licenziato», non esistendo nell’ordinamento una siffatta situazione giuridica soggettiva, ma soltanto una pretesa giuridicamente rilevante all’impiego legittimo dei poteri contrattuali. Quanto agli errori non ostativi, l’uso dei puntini di sospensione è stato correttamente censurato per aver omesso elementi che avrebbero dovuto essere replicati nel loro contenuto tipico; la soluzione proposta per la servitù non affrontava il rischio di estinzione dello ius in re aliena per effetto dell’espropriazione del fondo servente ai sensi dell’art. 2825 c.c.
Infine, in relazione al deposito del prezzo, la disciplina dettata dalla candidata si discostava dalla traccia, descrivendo un diverso meccanismo giuridico di svincolo delle somme, anziché la condizione risolutiva – quale perdita di efficacia del negozio – collegata alla scoperta di formalità pregiudizievoli. L’infondatezza dei motivi di ricorso determina l’infondatezza dell’illegittimità derivata dedotta con i motivi aggiunti, con reiezione delle impugnazioni e compensazione delle spese, stante la natura della controversia.
Nota della Redazione
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