Illecita concorrenza ambientale e concorso nel delitto ex art. 513-bis cod. pen. (Cass. pen. Sez. V n. 22494 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità del delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia, di cui all’art. 513-bis cod. pen., è necessario il compimento di atti di concorrenza posti in essere nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o produttiva, connotati da violenza o minaccia e idonei a contrastare od ostacolare la libertà di autodeterminazione dell’impresa concorrente. Il reato può perfezionarsi anche con l’imposizione, in una situazione “ambientale” di mercato, di una consolidata posizione di monopolio che comprima non solo la libertà di lavoro del concorrente in condizioni di parità, ma anche la libera scelta del contraente da parte di fornitori o clienti. Gli atti intimidatori possono essere indirizzati anche a soggetti diversi dai concorrenti in senso stretto, purché funzionali a precludere l’accesso al settore. Il contributo concorsuale può essere anche soltanto morale, a condizione che risulti dotato di efficacia causale rispetto alla condotta tipica.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, in sede di rinvio a seguito di annullamento della precedente sentenza di appello, ha confermato la condanna di due fratelli, imprenditori nel settore dell’autotrasporto ortofrutticolo, per il delitto di cui agli artt. 110, 81, secondo comma, e 513-bis cod. pen., loro contestato per aver imposto, in concorso con referenti di un sodalizio camorristico, una società designata quale unico vettore su determinate tratte. La questione giunge in Cassazione dopo due annullamenti, in ordine alla individuazione del contributo concorsuale e all’attendibilità del collaboratore.
La Motivazione della Corte
La Corte ricorda anzitutto che i poteri del giudice di rinvio mutano a seconda che l’annullamento sia stato pronunciato per violazione di legge o per vizio di motivazione. Nel secondo caso il giudice può procedere a nuovo esame del compendio probatorio, con il solo limite di non ripetere i vizi motivazionali censurati.
Nel merito, richiamando le Sezioni unite n. 13178 del 2020, la Corte ribadisce che il delitto di cui all’art. 513-bis cod. pen. richiede il compimento di atti di concorrenza connotati da violenza o minaccia. Tuttavia può perfezionarsi anche con l’imposizione, in una situazione “ambientale” di mercato, di una posizione di monopolio, secondo quanto già affermato da Sez. II n. 34214 del 2020. Gli atti intimidatori possono indirizzarsi a soggetti diversi dai concorrenti, purché precludano l’accesso al settore.
Quanto alla chiamata in reità, la Corte supera la scansione rigida elaborata da Sezioni Unite n. 1653 del 1992, affermando che credibilità soggettiva e attendibilità oggettiva vanno valutate in considerazione unitaria, senza ordine logico-temporale imposto dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., come statuito da Sezioni Unite n. 20804 del 2013. I riscontri estrinseci devono essere indipendenti e individualizzanti, ma possono riguardare la dichiarazione nel suo complesso.
La sentenza impugnata ha colmato le lacune censurate, ricostruendo la progressiva affermazione dell’impresa e la cooperazione tra i ricorrenti e il sodalizio, secondo lo schema della intimidazione ambientale. Il motivo che sollecita una diversa valutazione probatoria è inammissibile.
Infine, la Corte conferma la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., nel duplice profilo del metodo e dell’agevolazione, ribadendo la condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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