Elezione di domicilio per l’appello: richiamo espresso e specifico richiesto (Cass. pen. Sez. V n. 4742 del 05.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, la previsione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. Ai fini del rispetto della norma, non è necessaria una nuova elezione di domicilio successiva alla pronuncia di primo grado: è sufficiente che l’atto di impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale. Tale richiamo deve però essere idoneo a consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione. Ove l’indicazione sia imprecisa, fuorviante o di equivoco significato, l’appello è inammissibile.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Cagliari ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’imputato avverso la sentenza del Tribunale monocratico di Cagliari, che lo aveva condannato a tre mesi di reclusione per minaccia aggravata e al risarcimento dei danni in favore della parte civile. L’inammissibilità è stata pronunciata ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., per non essere stata depositata, insieme all’impugnazione, una dichiarazione o elezione di domicilio successiva alla pronuncia di primo grado.
Il ricorrente ha dedotto due motivi: la violazione di legge per l’applicazione del principio secondo cui l’elezione di domicilio deve necessariamente essere successiva alla sentenza di primo grado, e l’erroneità della valutazione di inidoneità della conferma del domicilio contenuta nell’atto di appello, con richiamo a una precedente elezione già in atti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla recente decisione delle Sezioni Unite, che hanno risolto il contrasto su due questioni. Quanto alla prima, la disciplina dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., abrogata dalla legge n. 114 del 2024 con efficacia dal 25 agosto 2024, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. Il ricorso, depositato prima di tale data, resta dunque soggetto alla norma abrogata.
Quanto alla seconda questione, le Sezioni Unite hanno affermato che è sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo, senza necessità di riproporre una nuova elezione successiva alla pronuncia di primo grado. Il richiamo deve però consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo di notificazione.
La Corte richiama l’esigenza di bilanciamento dei valori in gioco, coerente con un’interpretazione costituzionalmente orientata e con la giurisprudenza europea, che ammette le sanzioni di inammissibilità ancorate a sistemi di filtraggio delle impugnazioni solo se ragionevoli e proporzionate. Sul punto richiama Sez. 5, n. 6993 del 2023 e la giurisprudenza della Corte Edu.
Applicando tali principi, i motivi sono manifestamente infondati. L’atto di appello non indicava con precisione quale fosse il domicilio eletto né rispondeva ai criteri di chiarezza richiesti. All’atto era stata allegata una dichiarazione di domicilio risalente al 2015, recante un indirizzo diverso da quello indicato nel 2021: indicazioni fuorvianti e destanti confusione, che avevano persino determinato un errore della cancelleria nella trasmissione dell’atto. Il richiamo, inoltre, non era contenuto all’interno di una procura speciale rispondente ai requisiti di forma dell’art. 162 cod. proc. pen. Il ricorso è quindi inammissibile, con condanna alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile.
Nota della Redazione
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