Dinamica del sinistro e graduazione delle colpe sono accertamenti di fatto (Cass. civ. Sez. III n. 18399 del 07.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sinistro stradale e di concorso di colpa, lo stabilire quale sia stata la dinamica dell’incidente, il valutare se alcuno dei conducenti abbia vinto la presunzione posta a suo carico dall’art. 2054, secondo comma, cod. civ. e il graduare le colpe dei corresponsabili costituiscono altrettanti accertamenti di fatto riservati al giudice di merito. Il giudice di merito può desumere l’eccesso di velocità, o comunque una grave distrazione alla guida, dalla circostanza che il conducente abbia dichiarato di aver visto il veicolo antagonista fermo e di aver tentato invano di arrestarsi. L’accertamento della dinamica del sinistro non è sindacabile in sede di legittimità.

Il Fatto

Il conducente di un motociclo, proprietario del mezzo, convenne davanti al Giudice di pace il conducente dell’autovettura antagonista e la compagnia assicurativa, chiedendo la condanna solidale al risarcimento dei danni riportati in un sinistro stradale. Secondo la ricostruzione dell’attore, l’autovettura proveniente dalla direzione opposta, nell’eseguire una manovra di svolta a sinistra, aveva omesso di dare la precedenza al motociclo che sopraggiungeva da destra. Si costituì la sola società assicurativa, chiedendo il rigetto della domanda, mentre l’altro convenuto rimase contumace.

Il Giudice di pace accertò un concorso di colpa paritario tra i due conducenti e condannò i convenuti al pagamento della metà del danno complessivo. Il Tribunale di Cassino, in sede di appello, rigettò il gravame e confermò la decisione, individuando ragioni di responsabilità a carico di entrambi i conducenti. Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello in cassazione.

La Motivazione della Corte

Con l’unico motivo il ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza per violazione dell’art. 2054, secondo comma, cod. civ., in relazione agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e agli artt. 141, 145 e 154 del codice della strada. Ha sostenuto che il Tribunale, pur richiamando in astratto il carattere sussidiario della presunzione di pari responsabilità, ne avrebbe fatto un uso distorto, traendo da nessun elemento istruttorio la prova che il motociclista viaggiasse a velocità eccessiva.

La Corte ha preliminarmente rilevato che l’istanza di decisione collegiale proposta dal ricorrente dopo il deposito della proposta di definizione anticipata è generica, essendosi la parte limitata a insistere per l’accoglimento senza misurarsi con le osservazioni della proposta.

Nel merito, il Collegio ha condiviso integralmente il contenuto della proposta, secondo cui la dinamica del sinistro, la verifica circa la vittoria della presunzione e la graduazione delle colpe sono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito. È priva di fondamento, inoltre, la dedotta violazione degli artt. 141 e 145 cod. strada, perché il Tribunale non ha negato la violazione dell’obbligo di precedenza, ma ha ritenuto che l’attore non avesse provato di aver fatto tutto il possibile per evitare l’impatto.

La sentenza impugnata ha desunto l’eccesso di velocità dalla dichiarazione del conducente del motociclo, che aveva riferito di aver visto l’autovettura ferma e di aver tentato di frenare senza riuscirvi. La Corte ha qualificato tale valutazione come pienamente logica e priva di contraddizioni, idonea a dimostrare indirettamente l’eccesso di velocità o una grave distrazione. Ogni ulteriore contestazione si risolve nel tentativo di sollecitare un diverso esame del merito, non consentito in sede di legittimità.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di cassazione e all’ulteriore somma in favore della controricorrente e della cassa delle ammende, oltre al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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