Usucapione impossibile su terreni di riforma fondiaria destinati a pubblico servizio (Cass. civ. Sez. II n. 19802 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
I terreni acquistati dagli enti di riforma fondiaria, essendo destinati all’attuazione della funzione istituzionale dei medesimi, ossia la redistribuzione della proprietà terriera ai contadini come stabilito dall’art. 1 della legge n. 230 del 1950, non possono, in quanto destinati a un pubblico servizio, essere sottratti a tale finalità se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, ai sensi degli artt. 830, secondo comma, e 828, secondo comma, cod. civ. Ne consegue l’impossibilità giuridica della loro acquisizione da parte di terzi per usucapione, ancorché sia venuto a scadenza il termine ordinatorio previsto dall’art. 20 della medesima legge n. 230 del 1950 per l’assegnazione delle terre acquisite. Quando la destinazione del bene a finalità pubbliche è prevista direttamente dalla legge, non occorre un atto amministrativo ad hoc di destinazione. Su un bene pubblico indisponibile il possesso non produce effetto, ai sensi dell’art. 1145 cod. civ.

Il Fatto

Un proprietario evocava in giudizio il titolare di un fondo confinante proponendo actio negatoria servitutis, per far accertare l’inesistenza del diritto di passaggio con mezzi agricoli esercitato sul proprio terreno. Il convenuto reagiva con domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di passaggio. Il contraddittorio veniva esteso ai comproprietari del fondo preteso servente e, in seguito, all’acquirente del fondo preteso dominante, che faceva proprie le difese del convenuto.

Il Tribunale accoglieva la riconvenzionale di usucapione e rigettava l’actio negatoria. La Corte d’Appello, dichiarata la nullità della pronuncia di primo grado per profili processuali non più rilevanti in Cassazione, respingeva nuovamente l’actio negatoria e confermava l’usucapione. I soccombenti ricorrevano per cassazione con sei motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i primi tre motivi, che investono la qualificazione del fondo. I ricorrenti avevano trascritto nel ricorso la delibera consiliare n. 72/1998 e il contratto di cessione del 14.10.1998, dai quali emerge che la striscia di terreno rientrava tra i beni complementari all’agricoltura della riforma fondiaria, tra cui figurano espressamente le fasce frangivento, ed era stata ceduta dal Commissario Straordinario per la Riforma Fondiaria in nome e per conto della Regione Toscana.

Da qui l’errore del giudice di merito, che aveva preteso dai ricorrenti la prova di un atto amministrativo di espressa destinazione del fondo alla pubblica utilità. Quando è lo stesso legislatore a prevedere la destinazione del bene a finalità pubbliche, come avviene per i terreni degli enti di riforma fondiaria, non occorre alcun atto amministrativo ad hoc. La Corte richiama sul punto il costante insegnamento di Cass. Sez. II n. 4430 del 24.02.2009.

L’argomento della Corte distrettuale, secondo cui un bene realmente destinato al pubblico servizio non avrebbe potuto essere ceduto ai privati senza previa liberazione, si ribalta: la cessione è avvenuta in forza di una legge regionale che ha espressamente previsto l’alienazione dei beni della riforma fondiaria, seguita da una delibera consiliare autorizzativa. Se il bene fosse stato liberamente disponibile, non sarebbe stata necessaria una legge regionale per consentirne l’alienazione.

La Corte assicura continuità al principio secondo cui i terreni degli enti di riforma fondiaria, destinati a pubblico servizio, non possono essere sottratti a tale finalità se non nei modi stabiliti dalla legge, con conseguente impossibilità giuridica di acquisto per usucapione. Richiama inoltre Cass. Sez. I n. 5024 del 09.06.1987 e Cass. Sez. II n. 6486 del 12.03.2024, che ha escluso il venir meno della destinazione pubblica per il solo trasferimento del fondo dall’ente di sviluppo all’ente territoriale.

È irrilevante l’osservazione che la servitù di passaggio non sarebbe incompatibile con la funzione della fascia frangivento: il regime di indisponibilità del bene impediva la costituzione di diritti di terzi in modi diversi da quelli previsti dalla legge e comportava, ai sensi dell’art. 1145 cod. civ., l’inefficacia del possesso. I primi tre motivi sono accolti, assorbiti i restanti, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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