Opposizione a stato passivo: verifica d’ufficio della tempestività (Cass. civ. Sez. I n. 12515 del 11.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nell’opposizione allo stato passivo ai sensi degli artt. 98 e 99 l. fall., il tribunale ha il potere-dovere di verificare d’ufficio la tempestività del deposito del ricorso e, in caso di deposito tardivo, di dichiarare inammissibile l’opposizione. Tale verifica non è rimessa alla disponibilità delle parti, riposando su un’esigenza pubblicistica legata alla stabilità della cosa giudicata formale. Ove l’opponente abbia chiaramente descritto nel ricorso le ragioni della tempestività — indicando la data della comunicazione del decreto di esecutorietà o comunque la data di tale decreto, se il deposito è avvenuto entro il trentesimo giorno successivo — il tribunale non può dichiarare l’inammissibilità per il solo rilievo della carenza di prova documentale, ma deve verificare in concreto la tempestività, anche consultando il fascicolo della procedura fallimentare.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto opposizione allo stato passivo del fallimento della società, avverso il decreto di rigetto della domanda di ammissione per il T.F.R. Il curatore si è costituito eccependo l’inammissibilità dell’opposizione per tardività.

Il Tribunale di Nocera Inferiore ha dichiarato inammissibile l’opposizione, ritenendo che il ricorrente non avesse indicato né provato la data di ricezione della comunicazione ex art. 97 l. fall. relativa al decreto di esecutività dello stato passivo, e che il curatore non fosse onerato della relativa produzione. Il creditore ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla natura impugnatoria del ricorso in opposizione a stato passivo, desumendone il potere-dovere del giudice di esaminare d’ufficio la tempestività dell’opposizione, indipendentemente dalle difese delle parti e dalla eventuale contumacia del curatore.

Tale verifica, afferma la Corte, va condotta senza concedere termine ex art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., poiché la questione attiene non allo sviluppo della controversia, ma alla funzione processuale dell’impugnazione, idonea a impedire il passaggio in cosa giudicata. L’estraneità di tale tema al contraddittorio non è incompatibile con l’art. 6, § 1, CEDU, non potendo il contraddittorio essere suscitato su questioni di rito che la parte, con minima diligenza professionale, avrebbe dovuto prefigurarsi.

Il controllo della tempestività incide sulla formazione del giudicato formale e sulla stabilità dei provvedimenti giurisdizionali: non giova al ricorrente, ai fini della tempestività, l’omessa contestazione dei presupposti della tempestività da parte del curatore. La Corte richiama sul punto il principio di stabilità della cosa giudicata elaborato dalla giurisprudenza dell’Unione.

Il potere-dovere di verifica officiosa comporta che l’impugnante debba allegare le circostanze che consentono di apprezzare la tempestività, pena la declaratoria di ufficio dell’inammissibilità. Se la tempestività risulta da allegazioni e dal fascicolo, il giudice non può limitarsi a rilevare l’incertezza. In caso di incertezza dell’allegazione, il giudice dell’opposizione deve procedere alle necessarie verifiche, compulsando il fascicolo della procedura fallimentare o acquisendone la visibilità, per scongiurare irragionevoli sanzioni processuali di inammissibilità.

Nella specie il ricorrente aveva allegato che la comunicazione del decreto era avvenuta il 27 giugno 2014, invocando il potere-dovere di acquisizione del fascicolo. Risultando agli atti lo stato passivo del 24 giugno 2014, la Corte ha ritenuto acquisito il fatto processuale della tempestività dell’opposizione proposta il 21 luglio 2014. Ha quindi accolto il primo motivo, assorbiti gli ulteriori, cassando il decreto con rinvio al Tribunale di Nocera Inferiore in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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