Soci lavoratori di cooperativa e subordinazione: qualificazione inderogabile e debito contributivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24643 del 05.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento della natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro dei soci di cooperativa costituisce accertamento di fatto rimesso al giudice del merito. La qualificazione va condotta sul concreto atteggiarsi del rapporto, senza arrestarsi al nomen iuris prescelto dai contraenti, poiché il tipo negoziale è indisponibile sia da parte del legislatore sia da parte dei privati. Le censure relative alla scelta e alla ponderazione degli indici di subordinazione sono sindacabili in cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., mentre l’individuazione dei caratteri tipici del lavoro subordinato di cui all’art. 2094 cod. civ. rientra nel controllo ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. Accertata la subordinazione, l’obbligo contributivo per il Fondo di solidarietà residuale di cui all’art. 3 della legge n. 92 del 2012 risulta fondato.
Il Fatto
Una cooperativa ha impugnato la nota di rettifica dell’INPS relativa al finanziamento del Fondo di solidarietà residuale, contestando la pretesa contributiva calcolata sulla qualificazione dei rapporti con i propri soci come subordinati. Il Tribunale ha rigettato l’impugnazione; la Corte d’appello di Milano ha respinto il gravame, valorizzando l’inserimento stabile dei soci nell’organizzazione d’impresa, la natura ripetitiva ed elementare delle mansioni, l’assenza di rischio imprenditoriale e il mancato apporto di attrezzature.
La cooperativa ha proposto ricorso per cassazione con dieci motivi, deducendo la violazione degli artt. 2094 e 2697 cod. civ., il difetto di accertamento individualizzato delle posizioni, il travisamento del verbale ispettivo e l’omesso esame di fatti decisivi. L’INPS ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il profilo della vincolatività della qualificazione pattizia. Il giudice non può arrestarsi al nomen iuris individuato dai contraenti: anche al legislatore è precluso qualificare un rapporto in termini dissonanti rispetto alla sua effettiva natura e sottrarlo allo statuto protettivo della subordinazione. Canone primario è il “comportamento complessivo” delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto, ai sensi dell’art. 1362, secondo comma, cod. civ..
Neppure la posizione di socio lavoratore, di per sé, esclude la subordinazione del rapporto che si instaura a latere di quello associativo, dovendo esso rispondere allo schema qualificatorio inderogabilmente stabilito dalla legge, sul piano lavoristico e previdenziale.
Sul piano del sindacato di legittimità, la Corte distingue i profili. La valutazione degli indici di subordinazione è accertamento di fatto: la qualificazione del rapporto è censurabile ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. solo per l’individuazione dei caratteri tipici dell’art. 2094 cod. civ.; il ragionamento presuntivo sulla scelta e ponderazione degli elementi di fatto è sindacabile nei limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ..
La Corte ritiene che i giudici di merito si siano cimentati con l’accertamento in concreto del vincolo, conferendo rilievo a una pluralità di indici: inserimento stabile nell’impresa, messa a disposizione delle sole energie lavorative, mansioni elementari e predeterminate, assenza di rischio, retribuzione oraria parametrata al contratto collettivo. Le censure sulla distribuzione dell’onere probatorio e sul ragionamento presuntivo mirano a una rivalutazione del compendio istruttorio, estranea al giudizio di legittimità.
Quanto al travisamento del verbale ispettivo, la Corte rileva che il rimedio è la revocazione per errore di fatto e che il passaggio contestato è racchiuso nel brano di precedente persuasivo, non nella ratio decidendi. Sul principio di non contestazione, l’onere riguarda le allegazioni e non i documenti prodotti, né può desumersi dall’esame della visura camerale. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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