Estinzione per ius superveniens e inammissibilità del ricorso INAIL sui premi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 34460 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il sopravvenuto art. 66, comma 5-ter, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, impone la dichiarazione di estinzione d’ufficio, con compensazione delle spese, dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione aventi ad oggetto i premi per il personale orchestrale delle fondazioni lirico-sinfoniche. Nella parte in cui il ricorso investa l’accertamento del rischio ambientale condotto dal giudice di merito con l’ausilio della consulenza tecnica, la censura è inammissibile, traducendosi in una ricostruzione alternativa del compendio probatorio e in un apprezzamento di fatto irriferibile alla Corte di cassazione. La sospensione legale dei termini processuali disposta dall’art. 83, comma 2, d.l. n. 18/2020 fino all’11/05/2020 comporta che il termine semestrale di impugnazione, ove abbia inizio durante la sospensione, decorra dal 12/05/2020, con scadenza ex nominatione dierum nel corrispondente giorno del mese.
Il Fatto
La Fondazione Teatro alla Scala di Milano agiva davanti al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per accertare l’insussistenza dell’obbligo assicurativo INAIL per il personale orchestrale operante nel golfo mistico e per le maschere adibite alle prestazioni di leggio. Proponeva poi opposizione alla cartella di pagamento emessa sulla base del medesimo verbale di accertamento.
Riuniti i ricorsi, il Tribunale accoglieva le domande; la Corte d’Appello di Milano respingeva l’appello dell’INAIL. Propone ricorso per cassazione l’INAIL; la Fondazione resiste con controricorso, eccependo preliminarmente la tardività del ricorso.
La Motivazione della Corte
Sull’eccezione preliminare il Collegio osserva che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 17/03/2020, durante l’emergenza pandemica, nella vigenza dell’art. 83, comma 2, d.l. n. 18/2020, che aveva sospeso il decorso dei termini processuali dal 9 marzo al 15 aprile 2020, con successiva proroga fino all’11/05/2020. Da ciò consegue che il termine semestrale è iniziato a decorrere dal 12/05/2020, con scadenza il 12/11/2020: il ricorso, notificato in data 12/11/2020, è stato proposto l’ultimo giorno utile.
La Corte richiama i principi già affermati in materia di ripresa della decorrenza di un termine inciso da sospensione legale, con particolare riguardo al computo ex nominatione dierum ai sensi dell’art. 155, comma 2, cod. proc. civ. e dell’art. 2963, comma 4, cod. civ.. L’eccezione di inammissibilità è pertanto respinta.
Nel merito, il Collegio rileva che, dopo il deposito del ricorso, è entrato in vigore l’art. 66, commi 5, 5-bis e 5-ter, d.l. n. 73/2021, convertito dalla legge n. 106/2021, che ha esteso al personale orchestrale delle fondazioni lirico-sinfoniche l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, ha fatto salvi i premi versati e le prestazioni erogate e ha dichiarato estinti d’ufficio, con compensazione delle spese, i giudizi pendenti sui relativi premi. Preso atto dello ius superveniens, l’INAIL ha limitato il ricorso ai premi per le maschere addette ai leggii.
Il giudizio è quindi dichiarato estinto quanto ai premi del personale orchestrale. Quanto alle maschere, il ricorso è inammissibile: la Corte territoriale aveva escluso l’obbligo assicurativo ove fossero presenti strutture idonee a separare il corpo mistico dal palcoscenico, adeguandosi al precedente Cass. n. 21946 del 2018. Il motivo contesta in modo generico l’accertamento del rischio ambientale e propone una lettura alternativa delle prove, con apprezzamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità.
Le spese seguono la soccombenza parziale: compensate in appello per la domanda sul personale orchestrale, con condanna dell’INAIL alla rifusione di quelle relative alle maschere; integralmente compensate nel giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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