Responsabilità dei soci per debiti della società estinta (Cass. civ. Sez. V n. 24043 del 27.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
La cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l’estinzione, con la conseguenza che il suo ex amministratore e legale rappresentante, privo di poteri rappresentativi di un soggetto ormai cessato, è carente di legittimazione processuale a proporre il ricorso avverso l’avviso di accertamento. Il difetto è rilevabile d’ufficio e comporta la cassazione senza rinvio della sentenza d’appello, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ.. Il socio, invece, risponde dei debiti tributari della società estinta in forza del fenomeno successorio disciplinato dall’art. 2495 cod. civ., senza che il credito erariale debba essere certo al momento dell’estinzione, potendo essere ancora oggetto di accertamento anche nell’an. La responsabilità dei soci limitatamente responsabili, per il presupposto dell’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, attiene all’interesse ad agire e non alla legittimazione ad causam. Il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione, previsto dall’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014, non ha efficacia retroattiva e non si applica alle cancellazioni richieste prima del 13 dicembre 2014.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificò al ricorrente, nella qualità di socio ed ex liquidatore, e alla ricorrente, nella qualità di ex legale rappresentante di una società austriaca operativa in Italia, tre avvisi di accertamento relativi alle annualità 2010, 2011 e 2012. Era contestato il recupero di Ires, Irap e Iva per la omessa presentazione delle dichiarazioni, nell’ambito di un sistema fraudolento realizzato con operazioni soggettivamente inesistenti nel commercio intracomunitario di bevande.

Gli atti impositivi erano stati notificati ai ricorrenti in ragione della cancellazione e dell’estinzione della società. La Commissione tributaria provinciale di Venezia rigettò le ragioni dei contribuenti; l’appello alla Commissione tributaria regionale del Veneto fu respinto, salvo che per le sanzioni, sull’assunto della non trasmissibilità ai soci e ai liquidatori. I contribuenti proposero ricorso per cassazione affidato a otto motivi; l’Agenzia delle entrate non resistette.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo i ricorrenti censuravano l’applicazione della disciplina di ultrattività quinquennale della società di cui all’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014. La Corte riconosce che l’affermazione del giudice regionale è errata e la corregge: la richiesta di cancellazione fu presentata il 10 settembre 2014, mentre la norma è entrata in vigore il 13 dicembre 2014 e reca disposizioni di natura sostanziale, prive di efficacia retroattiva. Il differimento quinquennale era dunque inapplicabile.

Da ciò la Corte trae una conseguenza processuale di rilievo. Poiché la società era estinta ben prima della notifica dell’atto impositivo, il suo ex legale rappresentante era privo della capacità di rappresentare un soggetto cessato e, costituendosi in tale veste, era carente di legittimazione processuale. Il difetto è rilevabile d’ufficio. Il collegio richiama la propria giurisprudenza secondo cui la cancellazione della società prima della notifica dell’avviso o dell’instaurazione del giudizio determina il difetto di capacità processuale del rappresentante, eliminando ogni possibilità di prosecuzione dell’azione.

Diversa è la posizione del socio. Nei suoi riguardi opera direttamente l’art. 2495 cod. civ., che regola il fenomeno successorio: l’obbligazione della società estinta non si estingue, ma si trasferisce ai soci, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 6070 del 2013. Il credito erariale non deve essere certo al momento dell’estinzione, potendo essere ancora oggetto di accertamento anche nell’an, tanto più in presenza di redditi occultati da operazioni fraudolente che non potevano transitare nel bilancio finale.

La Corte richiama inoltre le Sezioni Unite n. 3625 del 2025: il presupposto dell’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, di cui all’art. 2495 cod. civ., integra una condizione dell’azione attinente all’interesse ad agire e non alla legittimazione ad causam, con la conseguenza che esso non può avere ingresso nel giudizio di impugnazione introdotto dalla società. Il socio non può quindi invocare l’assenza di assegnazioni per sottrarsi alla pretesa.

Ne discende la cassazione senza rinvio della sentenza, limitatamente alla posizione della ricorrente, con declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., e il rigetto integrale del ricorso del socio. La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato nei confronti di entrambi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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