Licenziamento disciplinare, onere della prova a carico del datore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2866 del 31.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel licenziamento disciplinare per giusta causa l’onere di provare i fatti posti a fondamento della contestazione grava integralmente sul datore di lavoro, trattandosi di fatti costitutivi del potere espulsivo. Il lavoratore non è tenuto a dimostrare alcun fatto impeditivo, e la sola produzione dei tabulati di timbratura, riferiti a un sistema di rilevazione delle presenze predisposto per finalità di controllo e sicurezza, non è sufficiente a provare la sospensione della prestazione nei singoli intervalli contestati. Il giudice di merito che, su tale base, ritenga non assolto l’onere datoriale non inverte l’art. 2697 cod. civ. Il motivo di ricorso che denunci la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. prospettando contestualmente i nn. 3) e 5) dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ. è inammissibile per difetto d’interesse.

Il Fatto

Una società datrice di lavoro irroga a una propria dipendente un licenziamento disciplinare per giusta causa, contestando il continuo allontanamento dal luogo di lavoro senza autorizzazione dei superiori. Nella fase sommaria del procedimento ex legge n. 92/2012 il Tribunale annulla il licenziamento e condanna la società alla reintegrazione e al pagamento di un’indennità risarcitoria di dodici mensilità.

La società propone opposizione, poi reclamo. La Corte d’appello di Roma rigetta il gravame, confermando che la datrice non aveva fornito prova esaustiva dell’allontanamento arbitrario. La vicenda giunge così in Cassazione, con ricorso affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 2697 cod. civ., sostenendo che il giudice di merito avrebbe invertito l’onere probatorio: spettava alla società provare i fatti costitutivi, ma era onere della lavoratrice dimostrare il fatto impeditivo, ossia le asserite esigenze di servizio giustificative degli allontanamenti.

La Corte ritiene il motivo infondato. Il percorso della sentenza impugnata è coerente con la regola probatoria: i giudici di merito non hanno mai preteso dalla lavoratrice la prova dell’assenza di esigenze di servizio, ma hanno rilevato che la società non aveva dimostrato la sospensione della prestazione nei singoli intervalli temporali contestati.

Il passaggio centrale riguarda il valore probatorio delle timbrature. L’orologio marcatempo attestava l’osservanza dell’orario contrattuale, e tale dato non era contestato dalla stessa datrice. Le timbrature ai tornelli, però, provengono da un sistema di rilevazione delle presenze predisposto per motivi di controllo e di sicurezza, non per verificare l’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa. Esse, da sole, non dimostrano che la lavoratrice abbia sospeso la prestazione o si sia allontanata senza autorizzazione.

La Corte precisa poi che l’apprezzamento del materiale probatorio — timbrature e deposizioni testimoniali — attiene a fatti che ricadevano integralmente nell’onere probatorio del datore, perché integranti la causale del licenziamento. La circostanza che la Corte d’appello abbia ritenuto non provata la sospensione non significa che abbia addossato alla lavoratrice la dimostrazione dell’assenza delle esigenze di servizio.

Il secondo motivo, con cui si denuncia omessa pronuncia della Corte territoriale sulla impossibilità di condannare la società in amministrazione straordinaria al pagamento di somme, è inammissibile per difetto d’interesse. La lavoratrice aveva già rinunciato, nella fase a cognizione piena del primo grado, alla domanda di condanna al pagamento dell’indennità risarcitoria, proprio in ragione della sopravvenuta sottoposizione della convenuta alla procedura concorsuale. La pronuncia d’improcedibilità diveniva perciò inutile, e la ricorrente è priva di un interesse attuale e giuridicamente apprezzabile a dolersi della sua mancanza. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese di legittimità e al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *