Inadempimento dell’avvocato e onere della prova nel giudizio di opposizione (Cass. civ. Sez. II n. 6792 del 14.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per compensi professionali, l’eccezione di inadempimento del difensore si configura come fatto modificativo del diritto al compenso, con la conseguenza che la prova della condotta negligente grava sull’assistito che la deduce, ai sensi dell’art. 2697, comma 2, cod. civ. Il giudizio sull’adempimento della prestazione professionale si articola in due passaggi distinti: il concreto compimento dell’attività e la sua esecuzione secondo il canone della diligenza professionale. Non incombe quindi al debitore della prestazione dimostrare di avere agito con la prescritta diligenza. La parte può limitarsi a eccepire l’inadempimento di controparte senza proporre apposita domanda risarcitoria.
Il Fatto
Un’avvocatessa ha proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo con cui le era stato intimato il pagamento di euro 15.210,35 in favore del difensore che l’aveva assistita in una causa di lavoro, conclusasi con il rigetto della domanda. Con l’atto di opposizione la ricorrente ha chiesto accertarsi l’esistenza di un accordo verbale sul compenso e, in via subordinata, la rideterminazione dello stesso in relazione al valore effettivo della causa, alla luce dell’esito sfavorevole.
Il Tribunale ha rigettato l’opposizione, confermando il decreto. La Corte d’appello ha respinto il gravame, ritenendo non provato l’accordo verbale e generiche le critiche alla condotta difensionale. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censura la violazione degli artt. 113, 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., lamentando l’erronea distribuzione degli oneri probatori. La Corte d’appello, secondo la ricorrente, avrebbe preteso una specifica critica della condotta difensionale e la proposizione di una domanda risarcitoria, presupposti non richiesti dalla giurisprudenza di legittimità.
Il motivo è respinto. La Corte ricostruisce il giudizio sull’inadempimento della prestazione professionale come articolato in due momenti: il concreto compimento dell’attività e la sua esecuzione secondo il canone della diligenza. Non può ipotizzarsi che, secondo le regole dell’onere della prova, incomba al debitore della prestazione dimostrare di avere agito con la prescritta diligenza. L’allegazione di un comportamento negligente, espressa mediante l’eccezione di inadempimento, si manifesta come fatto modificativo del diritto al compenso, con prova a carico dell’eccipiente ai sensi dell’art. 2697, comma 2, cod. civ., secondo il consolidato orientamento richiamato (Cass. n. 13207/2021, Cass. n. 22087/2007, Cass. n. 9237/2015).
La Corte corregge tuttavia la motivazione del giudice d’appello su un punto specifico: questi aveva censurato anche la mancata proposizione di una domanda riconvenzionale risarcitoria. La parte può invece limitarsi a eccepire l’inadempimento di controparte, senza necessità di una apposita domanda. L’errore, però, non incide sull’esito, poiché il rigetto si fonda sull’autonoma e assorbente genericità delle critiche.
Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 1176, 1460 e 2236 cod. civ., sostenendo che l’avvocato la cui prestazione sia divenuta totalmente improduttiva per negligenza non avrebbe diritto ad alcun compenso. Il motivo è inammissibile nel merito: la ricorrente non specifica quali condotte difensionali abbiano reso del tutto inutile l’attività professionale. Non valgono i profili illustrati nella memoria depositata in prossimità dell’adunanza, poiché la memoria non può integrare i motivi del ricorso, assolvendo alla sola funzione di chiarire motivi già enunciati nell’atto introduttivo (Cass. n. 8949/2023).
Quanto alle spese, la Corte esclude la liquidazione di quelle del procedimento ex art. 373 cod. proc. civ., non essendo stata rispettata la specifica e documentata istanza richiesta (Cass. n. 3341/2009) e il termine perentorio di deposito di quindici giorni prima dell’adunanza, introdotto dall’art. 3, comma 27, lett. h, del d.lgs. n. 149 del 2022. L’istanza di responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. è dichiarata inammissibile, perché proposta con la memoria e non con il controricorso, non ravvisando il Collegio i presupposti per procedere d’ufficio.
Nota della Redazione
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