Società agricole senza dipendenti ammesse ai finanziamenti ISI INAIL (TAR Emilia-Romagna n. 54 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito dell’assoggettamento e della regolarità assicurativa e contributiva richiesto dall’art. 7 dell’Avviso Pubblico ISI INAIL 2023 è soddisfatto anche quando l’impresa agricola sia priva di lavoratori subordinati e la contribuzione faccia capo ai soli soci lavoratori iscritti alle gestioni separate INPS. La clausola di esclusione contenuta nell’art. 3 dell’Avviso, riferita ai soli progetti dell’Allegato 1.2, non è estensibile agli altri assi di finanziamento. La causa di esclusione collegata al pregresso conseguimento di un finanziamento ISI opera con riferimento esclusivo al soggetto giuridico richiedente, sicché il beneficio ottenuto dalla ditta individuale di un socio non è imputabile alla società di persone, dotata di autonoma soggettività e di separazione patrimoniale ai sensi degli artt. 2266, 2267 e 2260 cod. civ..
Il Fatto
Una società semplice agricola ha presentato domanda di ammissione al finanziamento di cui all’Avviso Pubblico ISI INAIL 2023, Asse 5.1, per l’acquisto di un trattore agricolo a basse emissioni. Ammessa in posizione utile, la società ha acquisito il mezzo e ha avviato l’esecuzione del progetto.
In sede di verifica ai sensi dell’art. 19 dell’Avviso, l’INAIL ha dapprima rilevato una irregolarità contributiva riferita a un socio, poi sanata, e ha quindi comunicato il preavviso di rigetto. Il provvedimento definitivo ha disposto l’inammissibilità della domanda e l’esclusione dalla procedura per due ragioni: l’assenza in capo alla società di un rapporto assicurativo INPS per l’attività oggetto dell’intervento e il pregresso finanziamento ISI 2021 ottenuto dalla ditta individuale di un socio. La società ha impugnato l’atto, chiedendo l’annullamento e l’accertamento del diritto alla riammissione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla lettura dell’art. 7 dell’Avviso Pubblico ISI 2023, che impone il requisito dell’assoggettamento e della regolarità contributiva «sia per i lavoratori subordinati che per i soci che svolgono attività lavorativa a favore dell’impresa, anche se iscritti alle gestioni separate Inps». Da tale formulazione si ricava che il requisito è riferibile ai soci lavoratori e non presuppone l’esistenza di dipendenti.
La conclusione è confermata dall’art. 3 dell’Avviso, che esclude i progetti presentati da imprese senza dipendenti soltanto con riguardo all’Allegato 1.2. L’esclusione, quindi, non può essere estesa agli altri assi. Ne deriva che l’Amministrazione ha introdotto un requisito ulteriore non previsto dalla lex specialis.
Il Tribunale richiama, in senso conforme, il TAR Toscana, sez. II, sentenza n. 470 del 13 marzo 2025, secondo cui l’assenza di lavoratori dipendenti non preclude l’accesso al beneficio, perché l’attività del socio merita tutela al pari di quella del lavoratore subordinato.
Quanto al secondo profilo di esclusione, il Collegio osserva che la causa ostativa prevista dall’art. 7, comma 5, va valutata con riferimento al soggetto che presenta l’istanza. Sussiste piena alterità soggettiva tra la società di persone e la ditta individuale del socio, come confermato dall’art. 2266 cod. civ. e dalla separazione patrimoniale dell’art. 2267 cod. civ.; la sentenza richiama inoltre Cass. civ. sez. trib. n. 1225 del 2021 e App. Cagliari n. 382 del 2022.
Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento e effetto conformativo di riammissione alla procedura. Le spese sono compensate, con rifusione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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