Le linee guida regionali e aziendali sulla codifica ICD-9-CM non derogano al Manuale ministeriale (TAR Lazio n. 14260 del 14.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di codifica delle schede di dimissione ospedaliera, la competenza del Ministero della Salute a definire sistemi di classificazione e criteri di codifica non esclude che Regioni e ASL possano adottare linee guida e raccomandazioni operative. Tali atti sono legittimi quando si limitano a fornire indicazioni interpretative e applicative della classificazione ICD-9-CM vigente, risolvendo problemi di chiarezza o di non omogenea applicazione, senza derogare o sostituire le previsioni dei decreti ministeriali e del Manuale ICD-9-CM versione italiana 2007. L’eventuale errore materiale nella indicazione di un codice non incide sulla legittimità dell’atto quando le successive versioni correggono il refuso e la diversa codifica non altera il DRG e la tariffa corrispondente. In ogni caso, la Regione può fornire indicazioni di dettaglio, anche in sede di controlli analitici della attività ospedaliera, per evitare codifiche opportunistiche e garantire una applicazione omogenea delle regole nazionali.
Il Fatto
Una società che gestisce una struttura ospedaliera privata accreditata ha impugnato le note con cui la ASL Roma 1 e la Regione Lazio hanno trasmesso documenti recanti raccomandazioni di codifica per la compilazione della scheda di dimissione ospedaliera. Secondo la ricorrente, tali atti avrebbero derogato o sostituito le previsioni dei decreti ministeriali e del Manuale ICD-9-CM versione italiana 2007, fonte vincolante per la classificazione delle patologie e delle procedure, dalla quale dipende l’attribuzione del DRG e la remunerazione delle strutture. La società ha dedotto il difetto di competenza di Regione e ASL in materia di codifica, sostenendo che questa sia riservata al Ministero della Salute a livello centrale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo infondata la censura di difetto di competenza. Il Collegio ha osservato che l’esistenza di una codifica ministeriale non esclude che possano essere fornite indicazioni operative e linee guida, come riconosciuto dallo stesso Ministero nelle linee guida approvate nel 2010 dalla Conferenza permanente Stato-Regioni. Tali indicazioni sono necessarie in presenza di mancanza di chiarezza di alcune patologie o procedure, di difficile interpretazione della classificazione, di situazioni di rilievo o frequentemente oggetto di errori, e di comportamenti non omogenei.
I provvedimenti impugnati non derogano alle codifiche ministeriali, ma si limitano a impartire raccomandazioni sul corretto utilizzo della classificazione vigente. Il giudice ha valorizzato il dato per cui il Ministero della Salute, costituitosi in giudizio, ha confermato la correttezza delle codifiche contestate, e ha ritenuto non contestato che anche altre Regioni siano intervenute dettando propri indirizzi in materia. La materia della tutela della salute, del resto, è di legislazione concorrente, con facoltà regionale di elaborare disposizioni di dettaglio e integrative della normativa nazionale.
Quanto alla codifica dell’intervento di STARR, il Collegio ha rilevato che l’indicazione di due codici differenti è dipesa da un mero errore materiale, corretto nelle successive versioni del documento. In ogni caso, entrambi i codici generano lo stesso DRG e non interferiscono con la tariffa, e la codifica di tale intervento non è individuata in maniera univoca nel Manuale ministeriale. La Regione ha indicato il codice che ha ritenuto più appropriato, anche alla luce della definizione di codice “SAI” contenuta nel Manuale stesso, che ne impone l’uso solo quando il codificatore non dispone di informazioni sufficienti per una codifica più specifica.
In conclusione, la regione e la ASL non hanno invaso la competenza ministeriale, né hanno derogato al sistema di classificazione nazionale, ma hanno legittimamente esercitato il potere di fornire indicazioni per una applicazione corretta e omogenea delle regole di codifica, funzionali anche all’attività di controllo analitico della documentazione clinica e alla prevenzione di codifiche opportunistiche.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.