Società cartiera: non opera la limitazione sanzionatoria dell’art. 7 d.l. n. 269/2003 (Cass. civ. Sez. V n. 21104 del 29.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La limitazione di responsabilità sanzionatoria prevista dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 269/2003 ha carattere eccezionale e presuppone che la persona fisica abbia agito nell’interesse e a beneficio dell’ente dotato di personalità giuridica. Qualora invece l’amministratore di fatto abbia utilizzato la società quale schermo o paravento per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a proprio personale vantaggio, la ratio della norma viene meno e si ripristina la regola generale della responsabilità personale dell’autore dell’illecito. Il discrimine consiste nel verificare se la società sia reale, con vita e finalità economiche distinte da quelle del suo amministratore, oppure si riveli strumento artificioso. Nel caso della società cartiera, accertata l’inesistenza degli elementi essenziali dell’attività economica, è agevole ritenere, in via presuntiva, che l’amministratore di fatto abbia direttamente incamerato i proventi dell’evasione.

Il Fatto

Una verifica della Guardia di Finanza condotta nei confronti di una società esercente attività di fabbricazione di mobili si concludeva con un processo verbale di constatazione per gli anni dal 2007 al 2013. Ne derivavano avvisi di accertamento e un atto di contestazione di sanzioni per gli anni 2007 e 2008, di importo complessivo superiore agli otto milioni di euro, ascritti alla società e riferiti a infedeli dichiarazioni IVA.

Il contribuente, indicato quale amministratore di fatto e socio occulto della società, impugnava l’atto davanti alla giustizia tributaria. La Commissione provinciale respingeva il ricorso; la Commissione regionale rigettava l’appello. Il contribuente proponeva allora ricorso per cassazione con tre motivi, mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza.

La Motivazione della Corte

I giudici di legittimità esaminano anzitutto il motivo relativo alle modalità di trattazione e deliberazione della causa, con tre udienze di discussione e decisione intervenuta oltre il termine previsto dall’art. 35, comma 2, d.lgs. n. 546/1992. La Corte osserva che la Commissione regionale ha espressamente dato atto di aver riservato la decisione ai sensi della norma evocata, data la complessità della causa. Il superamento del termine di trenta giorni, si precisa, non è assistito da alcuna sanzione processuale e può acquisire rilievo, in limine, ai soli fini disciplinari.

Passando ai profili di error in procedendo, la Corte esclude la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. La sentenza impugnata, pur enunciando in modo difforme i motivi d’appello, ne riprende e risolve tutti i contenuti. Quanto alla dedotta omissione di pronuncia sull’art. 7 d.l. n. 269/2003, la Corte rileva che essa non sussiste né graficamente né contenutisticamente, perché la motivazione sulla riferibilità delle sanzioni al contribuente è estesa e riguarda l’intero gruppo di società, compresa quella ascritta come cartiera.

Il nodo sostanziale attiene proprio all’art. 7, comma 1, d.l. n. 269/2003, norma eccezionale che, con riferimento al rapporto fiscale dell’ente dotato di personalità giuridica, presuppone che la persona fisica abbia agito nell’interesse e a beneficio dell’ente. Solo tale condizione giustifica la deroga al principio personalistico della sanzione. Se invece l’amministratore ha agito nel proprio esclusivo interesse, usando l’ente quale schermo, la ratio della norma non ricorre e torna applicabile la regola generale.

La Corte richiama i propri precedenti (Cass. n. 28332 del 2018, Cass. n. 10975 del 2019, Cass. n. 32594 del 2019, Cass. n. 25757 del 2020, Cass. n. 29038 del 2021, Cass. n. 1946 del 2023) e ribadisce che, per escludere la limitazione di responsabilità, occorrono riscontri probatori, anche presuntivi, volti a dimostrare la mancanza di vitalità della società. Il discriminante è la decodificazione della società: se essa abbia vita e finalità distinte dall’amministratore o sia strumento artificioso. Nel caso in esame, l’accertamento in fatto ha qualificato la società come cartiera, priva dei requisiti essenziali dell’attività economica, e il contribuente quale suo dominus. Le spese seguono la soccombenza e sussistono i presupposti per il doppio contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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