Concessioni demaniali marittime, canone tabellare e onere di autosufficienza del ricorso (Cass. civ. Sez. I n. 21103 del 29.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concessioni demaniali marittime, i nuovi criteri di calcolo dei canoni introdotti dall’art. 1, comma 251, della legge n. 296/2006 si applicano a tutti i rapporti concessori, compresi quelli in essere alla data di entrata in vigore della legge, essendo sufficiente che al 1° gennaio 2007 il concessionario gestisca i beni rientranti nell’ambito applicativo della norma. La distinzione elaborata dalla Corte costituzionale n. 29/2017 — che esclude l’applicabilità dei criteri commisurati al valore di mercato alle concessioni non scadute che prevedano la realizzazione di impianti e infrastrutture da parte del concessionario — non incide sugli aumenti dei canoni tabellari, per i quali restano ferme le indicazioni di Corte cost. n. 302/2010. Nel giudizio di legittimità, la censura che contesti l’erroneo computo del canone tabellare è inammissibile se formulata in modo generico e senza la riproduzione integrale degli atti richiamati, in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.
Il Fatto
Una società concessionaria, titolare di una concessione di area di demanio marittimo destinata alla realizzazione e gestione di un porto turistico, conveniva in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avanti il Tribunale, chiedendo l’accertamento dell’infondatezza delle pretese di pagamento relative alle maggiorazioni dei canoni per le annualità dal 2007 al 2009, applicate in forza dei commi 251 e 252 dell’art. 1 della legge n. 296/2006.
Riunita l’opposizione a cartella di pagamento emessa dall’agente della riscossione per conto dell’Agenzia del Demanio, il Tribunale dichiarava applicabili alla concessione i canoni nella misura del citato art. 1, comma 251, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, e determinava le differenze dovute. La Corte d’Appello rigettava le impugnazioni, rilevando che l’aumento era stato disposto secondo il criterio tabellare e non secondo quello di mercato. Proposto ricorso per cassazione, la questione approda alla Sezione Prima.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal quadro normativo dei commi 251 e 252 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, che hanno determinato il canone secondo criteri differenziati e hanno previsto l’applicazione delle nuove misure anche alle concessioni aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto.
Il percorso argomentativo si fonda su un precedente specifico: Cass. n. 29771/2020, secondo cui la nuova disciplina si applica a tutti i rapporti concessori, indipendentemente dal momento del rilascio della concessione, in ragione della ratio legis di perequazione della posizione dei concessionari di beni pubblici.
La Corte richiama altresì Corte cost. n. 302/2010, che ha riconosciuto la legittimità di interventi legislativi modificativi in senso sfavorevole dei rapporti di durata volti ad adeguare i canoni, e la successiva Corte cost. n. 29/2017, che ha distinto la sorte degli aumenti dei canoni tabellari — per i quali restano fermi i principi della sentenza del 2010 — dall’applicabilità dei nuovi criteri commisurati al valore di mercato, esclusa per le concessioni non ancora scadute che prevedano la realizzazione di impianti e infrastrutture da parte del concessionario.
Acclarato che nella specie l’aumento era stato commisurato al criterio tabellare e non a quello di mercato, con affermazione coperta da giudicato interno, la Corte esamina la censura sulla presunta erroneità del computo, spostando il piano sul versante processuale. La doglianza è inammissibile sotto un duplice profilo. Anzitutto perché generica: essa non tiene conto del rilievo per cui il pagamento del canone deve riguardare in ogni caso l’utilizzo del suolo, e il punto 1.3) della lett. b) prevede specificamente un canone per l’area occupata con impianti di difficile rimozione. In secondo luogo perché formulata in spregio all’onere di autosufficienza, non avendo la ricorrente riprodotto gli ordini di introito e la comunicazione comunale richiamati, come imposto dall’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ..
La Corte richiama le Sezioni Unite n. 8950/2022, che, pur escludendo un’interpretazione eccessivamente formalistica dell’autosufficienza, hanno ribadito la necessità di indicare puntualmente il contenuto degli atti richiamati, e osserva che la questione non rinviene riscontro nella sentenza d’appello, con conseguente inammissibilità anche per novità della censura.
Nota della Redazione
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