Disapplicazione disciplina società di comodo per rimborso IVA (Cass. civ. Sez. V n. 21887 del 29.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 30 della legge n. 724/1994, nella parte in cui preclude il diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte alle società i cui ricavi siano inferiori a una determinata soglia, presumendone il carattere non operativo, contrasta con gli artt. 9, par. 1, e 167 della direttiva 2006/112/CE e con i principi di neutralità e proporzionalità dell’imposta unionale, e va disapplicato dal giudice nazionale. Ai fini del rimborso IVA, è però essenziale che il contribuente abbia effettivamente esercitato un’attività economica, ponendo in essere operazioni rilevanti ai fini dell’imposta, secondo la nozione elaborata dalla giurisprudenza unionale. Ove dalle difese dell’Amministrazione emergano contestazioni sulla sussistenza di tale attività, a prescindere dal mancato raggiungimento della soglia, il giudice di merito deve procedere alla relativa verifica.

Il Fatto

Una società esercente attività di gestione di strutture alberghiere, con riguardo all’anno d’imposta 2009, presentò all’Amministrazione finanziaria istanza di disapplicazione della disciplina sulle società non operative. A fondamento dell’istanza dedusse che nel 2008 il complesso immobiliare, bene strumentale necessario all’esercizio dell’attività, era stato sottoposto a sequestro penale; l’impossibilità di completare i lavori aveva impedito il conseguimento di ricavi congrui. L’ufficio rigettò l’istanza e, in seguito, la richiesta di rimborso IVA, sul presupposto che gli illeciti edilizi causativi del sequestro fossero riconducibili alla società medesima.

Il primo grado accolse le ragioni della contribuente; la Commissione tributaria regionale riformò la decisione, rilevando che la società non aveva allegato prove idonee a dimostrare l’esistenza delle situazioni oggettive e straordinarie giustificative dell’impedimento. La società ricorse per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina prioritariamente il motivo con cui si censura il diniego del rimborso IVA, fondato sull’assunto che la società non avesse conseguito il reddito minimo calcolato secondo l’art. 30 della legge n. 724/1994, in assenza di cause giustificative. Il motivo è ritenuto fondato.

Il Collegio richiama anzitutto un proprio precedente, Cass. n. 13202/2024, con il quale, in una controversia tra l’Amministrazione e la stessa società relativa all’IRES e a un’annualità precedente, era stato riconosciuto che il sequestro penale del complesso immobiliare giustificava il mancato raggiungimento del reddito minimo ai fini dell’operatività della società.

Assume rilievo centrale la pronuncia della Corte di giustizia UE del 7 marzo 2024, causa C-341/22, che ha dichiarato l’incompatibilità dell’art. 30 della legge n. 724/1994 con gli artt. 9 e 167 della direttiva 2006/112/CE. Il giudice unionale ha affermato che la normativa nazionale non può negare la qualità di soggetto passivo IVA a chi, nel periodo d’imposta, effettui operazioni rilevanti di valore inferiore alla soglia, e che i principi di neutralità dell’IVA e di proporzionalità ostano a che il soggetto passivo sia privato del diritto alla detrazione per l’insufficienza delle operazioni effettuate a valle.

In conformità a tali principi, questa Corte ha già affermato che l’art. 30 della legge n. 724/1994 va disapplicato dal giudice nazionale (Cass. n. 22249 del 2024; Cass. n. 24442 del 2024; Cass. n. 2764 del 2025). Per le società non operative, la qualità di soggetto passivo ai fini della detrazione è riconosciuta anche a chi non raggiunge la soglia di ricavi, rilevando esclusivamente l’esercizio effettivo di un’attività economica nel periodo d’imposta.

Tuttavia, ai fini del rimborso IVA, è essenziale che il contribuente abbia effettivamente posto in essere operazioni rilevanti ai fini dell’imposta. Pertanto, ove dalle difese erariali emergano contestazioni sull’effettivo esercizio dell’attività, il giudice di merito deve procedere alla relativa verifica, a prescindere dal mancato raggiungimento della soglia. Il giudice regionale non ha fatto applicazione di tali principi, e la sentenza è errata. La Corte accoglie il ricorso, cassa la pronuncia e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di II grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità. Resta superata la questione relativa all’art. 21 bis del d.lgs. n. 74/2000, proposta con memoria illustrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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