Archiviazione penale e communis opinio non vincolano il giudice tributario (Cass. civ. Sez. V n. 22697 del 05.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto di archiviazione, emesso ai sensi dell’art. 408 cod. proc. pen., non rientra fra i provvedimenti dotati di autorità di cosa giudicata nel processo tributario, neppure dopo l’introduzione dell’art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, e non impedisce che lo stesso fatto sia diversamente valutato e qualificato dal giudice tributario. La condivisione di precedenti di merito non può sostituire la valutazione degli elementi indiziari addotti dall’Amministrazione. Il giudice tributario è tenuto a esaminare nel loro complesso, ai sensi dell’art. 2729 cod. civ., gli indizi di oggettiva inesistenza delle operazioni, senza lasciarsi vincolare da un orientamento di merito non ancora consolidato in termini di communis opinio.

Il Fatto

La società contribuente, operante nel commercio all’ingrosso di energia elettrica, riceveva un avviso di irrogazione di sanzioni emesso dall’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 8, comma 2, del d.l. n. 16 del 2012, per la deduzione di componenti negativi relativi a operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, con riferimento all’anno 2010. Secondo la prospettazione dell’Ufficio, la società avrebbe partecipato a una rete organizzata da un terzo operatore, con acquisti e rivendite reciproche di energia sul mercato telematico, in un meccanismo circolare a saldo sistematicamente pari a zero.

La CTP di Milano rigettava il ricorso della contribuente. La CTR della Lombardia accoglieva l’appello, valorizzando l’esito di un’archiviazione penale e alcune pronunce di merito favorevoli. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui si denuncia motivazione apparente della sentenza di appello. Richiamando Sezioni Unite n. 8053 del 2014, i giudici di legittimità ricordano che l’anomalia motivazionale censurabile è solo quella che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sé e desumibile dal testo della sentenza. Non sono ammissibili mere censure di contraddittorietà o insufficienza. Nel caso concreto la motivazione, pur sintetica, espone l’iter logico seguito e risponde alle censure, superando il minimo costituzionale: il motivo è infondato.

Il nucleo della decisione riguarda il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente. La Corte censura il ragionamento della CTR fondato sull’archiviazione penale. Il provvedimento non impedisce che lo stesso fatto sia diversamente qualificato dal giudice tributario: a differenza della sentenza pronunciata all’esito del dibattimento, presuppone la mancanza di un processo e non dà luogo ad alcuna preclusione, non rientrando tra i provvedimenti dotati di autorità di cosa giudicata ex art. 654 cod. proc. pen.. Esso non poteva quindi limitare il ragionamento presuntivo che il giudice tributario avrebbe dovuto svolgere ai sensi dell’art. 2729 cod. civ.

Il secondo vizio concerne il richiamo alla communis opinio giurisprudenziale di merito. La Corte precisa che solo con riferimento all’interpretazione di norme processuali gli stabili approdi della Cassazione, eventualmente a Sezioni Unite, assumono valore di communis opinio, se connotati da costanza e ripetizione (Sezioni Unite n. 4135 del 2019). La CTR ha invece ritenuto superabile il quadro indiziario sulla base di pronunce di merito, senza verificarne l’eventuale passaggio in giudicato.

La CTR ha così omesso di valutare nel loro complesso gli elementi addotti dall’Ufficio: operazioni poste in essere da un unico soggetto con differenti denominazioni, transazioni reciproche sempre perfettamente corrispondenti nella quantità e nei corrispettivi, con saldo a zero, assenza di circolazione fisica dell’energia, rinvenimento di un prospetto riassuntivo dei contratti e mancata registrazione presso il GME. Il giudice di appello avrebbe dovuto esaminare tali indizi alla luce dei principi della Corte di Giustizia UE, sentenza 8 maggio 2019, causa C-712/17.

Accolti il secondo e il terzo motivo nei termini indicati, assorbiti il quarto e il quinto, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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