Società di comodo: interpello disapplicativo non è condizione di procedibilità (Cass. civ. Sez. V n. 26109 del 25.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’interpello disapplicativo disciplinato dall’art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600/1973 non costituisce condizione di procedibilità dell’azione giudiziale né comporta limitazione della tutela giurisdizionale del contribuente. La presunzione legale relativa di non operatività della società, sancita dall’art. 30, comma 4-bis, legge n. 724/1994, può essere superata con la dimostrazione, offerta anche per la prima volta in giudizio, di situazioni oggettive di carattere straordinario, indipendenti dalla volontà dell’imprenditore, che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi determinati secondo i parametri normativi. Il contribuente può discostarsi dalla risposta negativa all’interpello senza impugnarla, essendo ammessa la piena difesa in sede giurisdizionale contro l’atto impositivo successivamente notificato. L’onere probatorio a carico del contribuente va inteso in termini economici, con riguardo alle effettive condizioni di mercato, senza che ciò si traduca in un sindacato di merito sulle scelte imprenditoriali.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a una società esercente attività immobiliare un avviso di accertamento ai fini IRES, IRAP e imposta sostitutiva per l’anno di imposta 2012, avendo inquadrato la società tra le società non operative.
La società impugnava l’atto davanti alla C.t.p. di Asti, che rigettava il ricorso. In appello la C.t.r. del Piemonte accoglieva invece la domanda, ritenendo sussistenti le cause oggettive impeditive della disapplicazione della disciplina antielusiva. L’Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 30, comma 4-bis, legge n. 724/1994 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ. La società è rimasta intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla ricostruzione dell’istituto dell’interpello disapplicativo, che consente di disapplicare le norme antielusive correttive o impeditive di detrazioni, deduzioni o crediti di imposta quando si dimostri che nella fattispecie concreta non si sarebbero potuti realizzare gli effetti antielusivi impediti dalla disposizione. Nel settore delle società di comodo la disciplina ha inteso disincentivare l’uso improprio dello strumento societario, usato come involucro per scopi diversi da quelli previsti dal legislatore.
Il quesito centrale è se l’interpello implichi sempre l’onere della sua attivazione a pena di sostanziale decadenza e se, ove omesso, inibisca al giudice di valutare autonomamente i presupposti della disapplicazione. La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui l’interpello non ha natura di condizione di procedibilità e non elide la facoltà del contribuente di superare la presunzione legale mediante dimostrazione in giudizio di circostanze oggettive e non imputabili. I principi costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento dell’amministrazione non impediscono di discostarsi dalla risposta negativa all’interpello senza impugnarla, potendo sempre contestare gli atti applicativi successivi.
La C.t.r. ha fatto mal governo di tali principi là dove ha ritenuto che le oggettive situazioni rilevino unicamente in sede di interpello. La Corte ribadisce che il contribuente può vincere la presunzione dimostrando all’Amministrazione, ovvero in giudizio nel caso di contrasto, le situazioni che hanno reso impossibile raggiungere il volume minimo di ricavi o di reddito. L’onere della prova contraria va inteso in termini economici, avuto riguardo alle effettive condizioni di mercato, senza trasformarsi in sindacato di merito sulle scelte imprenditoriali.
Sul piano sostanziale, la prova contraria deve risolversi nell’offerta di elementi di fatto consistenti in situazioni oggettive di carattere straordinario, indipendenti dalla volontà del contribuente, che rendano impossibile conseguire il reddito presunto e facciano desumere l’erroneità dell’esito quantitativo del test di operatività ovvero la sussistenza di un’attività imprenditoriale effettiva, con prospettiva di lucro obiettivo e continuità aziendale.
La C.t.r. aveva fondato la decisione su una perizia relativa allo stato fatiscente degli immobili e sulle difficoltà amministrative per ottenere autorizzazioni sanitarie e comunali. La Corte osserva che le situazioni giustificative devono consistere in scelte indipendenti dalla volontà dell’imprenditore e che i beni erano stati acquistati per realizzare strutture socio-assistenziali, in un contesto di attività d’impresa idonea a produrre ricavi. Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza cassata con rinvio per nuovo esame della prova nel merito e per la liquidazione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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