Operazioni inesistenti su fatture attive: il giudice di rinvio non può eludere il deficit motivazionale (Cass. civ. Sez. 5 n. 10814 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di rinvio conseguente a cassazione per vizio di motivazione, il giudice del rinvio conserva la potestas iudicandi e può rivalutare l’intero materiale probatorio, anche esaminando profili ulteriori rispetto a quelli evidenziati dalla Corte di legittimità, purché nel rispetto delle preclusioni e delle decadenze già verificatesi. Tale potere non lo esonera, tuttavia, dall’obbligo di confrontarsi con la specifica prospettazione difensiva del contribuente che la sentenza di annullamento aveva indicato come non esaminata; ove il giudice del rinvio la eluda, pronunciando sulla base di affermazioni apodittiche o incongruenti, la sua decisione è affetta dal medesimo deficit motivazionale della pronuncia cassata. In materia di accertamento di operazioni inesistenti relative a fatture attive, regolarmente contabilizzate e confluite tra i ricavi, la legittimità della ripresa a tassazione non può essere affermata senza esaminare la deduzione del contribuente circa la pacifica indeducibilità dei costi e l’assenza di una duplicazione dell’elemento di ricavo.
Il Fatto
A seguito di una verifica fiscale, l’Amministrazione finanziaria emetteva un avviso di accertamento con il quale rideterminava il reddito d’impresa del contribuente, ritenendo che due fatture attive, per un imponibile di lire 100.000.000 ciascuna, si riferissero a operazioni inesistenti. Il contribuente impugnava l’avviso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, sostenendo che l’imponibile delle predette fatture era già confluito nel conto economico dell’anno di imposta, concorrendo a determinare il reddito dichiarato, con conseguente illegittima duplicazione del ricavo. I giudici di merito rigettavano il ricorso del contribuente.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 934/2016, accoglieva il ricorso del contribuente ravvisando un vizio di motivazione nella sentenza di appello, che nulla aveva detto in ordine alla deduzione difensiva circa la regolare contabilizzazione delle fatture attive, e rinviava alla Commissione Tributaria Regionale. Nel giudizio di rinvio, la Commissione rigettava nuovamente l’appello, condannando il contribuente alle spese. Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione, cui si costituiva l’erede.
La Motivazione della Corte
La Corte di legittimità ha esaminato congiuntamente i primi tre motivi di ricorso, incentrati sulla violazione dell’art. 112 c.p.c., per ultrapetizione, e sulla violazione degli artt. 39 e 41-bis d.P.R. n. 600/1973, nonché sul vizio di violazione del giudicato formatosi sulla sentenza di annullamento.
Ricostruiti i limiti dei poteri del giudice di rinvio, la Corte ha precisato che, nell’ipotesi di annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio conserva il potere di valutare liberamente i fatti già accertati e di indagare su altri fatti, per un apprezzamento complessivo, nel rispetto delle preclusioni. Tale struttura “chiusa” del giudizio di rinvio, ex art. 63 d.lgs. n. 546/1992, non esclude tuttavia l’obbligo di confrontarsi con le questioni poste dalla pronuncia di cassazione.
Nel caso di specie, la censura di ultrapetizione è stata ritenuta infondata, poiché il giudice del rinvio era legittimato a procedere a una valutazione ex novo dei fatti. La Corte ha, invece, accolto il secondo e il terzo motivo, rilevando che la Commissione Tributaria Regionale non aveva ottemperato alla pronuncia n. 934/2016, avendo nuovamente reso una pronuncia “eccentrica”, affetta dal medesimo deficit argomentativo della sentenza cassata: non aveva, infatti, esaminato la prospettazione difensiva del contribuente, che aveva evidenziato come le fatture contestate fossero attive e, avendo già concorso a formare il reddito d’impresa, non potessero essere recuperate a tassazione senza duplicazione. La questione della deducibilità dei costi è stata ritenuta non pertinente alla contestazione essenziale, basata su affermazioni apodittiche e carenti.
In accoglimento del secondo e terzo motivo, rigettato il primo e assorbito il quarto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per la rivalutazione del materiale probatorio e la regolazione delle spese.
Nota della Redazione
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