Esame dei fatti decisivi e congruità del canone nelle società di comodo (Cass. civ. Sez. V n. 18191 del 03.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
È affetta da nullità, per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., la sentenza di appello che non esamini la congruità del canone di locazione delle testate giornalistiche, ragione della decisione di primo grado, omettendo di chiarire se la stessa debba reputarsi errata, irrilevante o non condivisa. Il giudice del gravame non può fondare il rigetto dell’istanza di disapplicazione della disciplina delle società non operative su un preteso fatto notorio — la crisi del settore editoriale o la percezione di finanziamenti pubblici — senza accertarne in causa l’esistenza e l’incidenza. Le censure che denunciano la nullità della pronuncia per difetto assoluto di motivazione, ma espongono con chiarezza argomenti di violazione di legge, superano il vaglio di ammissibilità.
Il Fatto
Una società editrice presentava nel 2010 all’Agenzia delle Entrate, per l’anno d’imposta 2006, istanza di interpello disapplicativo della disciplina delle società non operative. Esponeva di disporre di un solo bene — la titolarità di due testate giornalistiche — affittato a un editore nazionale a canone di mercato congruo.
L’Ufficio rigettava l’istanza e notificava avviso di accertamento, recuperando un maggior reddito d’impresa e irrogando sanzione per dichiarazione infedele. La società impugnava l’atto: la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, negando i presupposti della normativa. La Commissione Tributaria Regionale accoglieva invece l’appello dell’Amministrazione finanziaria, ritenendo non ricorrenti i presupposti della disapplicazione. La contribuente ricorre per cassazione con tre motivi. L’Agenzia delle Entrate non si costituisce tempestivamente.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, proposti ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per nullità della sentenza d’appello: il primo per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., avendo la CTR omesso di pronunciarsi sull’eccezione di inammissibilità dell’appello; il secondo per violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, per la perplessità e incomprensibilità della pronuncia.
La Corte rileva che, pur invocando la nullità, le critiche della contribuente sono riconducibili anche a violazione di legge e sono esposte con chiarezza: i mezzi superano quindi il vaglio di ammissibilità. Il Collegio riporta quasi integralmente la motivazione della CTR per evidenziarne la lacunosità. Il giudice d’appello aveva contrapposto alla valutazione della CTP una propria ricostruzione fondata, verosimilmente, su un preteso fatto notorio circa la crisi del settore editoriale.
La CTR aveva inoltre affermato che nell’anno in contestazione le società editoriali beneficiavano ancora di finanziamenti pubblici svincolati da parametri minimi di vendite, così smentendo le dichiarazioni della società. La Corte censura tale passaggio: si tratta di mera congettura, perché il giudice del gravame non illustra come l’entità dei finanziamenti sia stata accertata in corso di causa.
Il profilo decisivo riguarda l’omesso esame della congruità del canone pattuito per l’affitto delle testate. La CTR non chiarisce se la valutazione positiva espressa dalla CTP debba intendersi come ragione della decisione, se sia errata o irrilevante, e perché. I primi due motivi sono pertanto fondati e accolti, con assorbimento del terzo. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.