Società di fatto e litisconsorzio necessario di tutti i soci nel processo (Cass. civ. Sez. V n. 18196 del 03.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, la controversia relativa alla configurabilità o meno di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti. Il litisconsorzio sussiste non solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, ma anche quando, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto e per la situazione strutturalmente comune a una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti. Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado, anche d’ufficio. Il principio opera anche con riferimento all’IRAP, imputata per trasparenza ai soci, con conseguente annullamento dei giudizi di merito e rinvio al giudice di primo grado.

Il Fatto

La Commissione tributaria provinciale di Roma respingeva il ricorso del contribuente avverso un avviso di accertamento per IRAP, IVA e altro, relativo all’anno d’imposta 2010. La Commissione tributaria regionale del Lazio, in accoglimento dell’appello, rilevava il difetto di competenza territoriale dell’Ufficio, sul presupposto che, disconosciuta la reale esistenza della cooperativa e ritenutane la natura di società di fatto, l’atto avrebbe dovuto essere emesso nei confronti del socio di fatto, con competenza della Direzione provinciale di Milano in base alla residenza.

L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 31 e 58 del d.P.R. n. 600 del 1973, per aver la CTR confuso l’Ufficio competente sull’accertamento del reddito della società con quello competente sui redditi da partecipazione dei soci. Il Pubblico Ministero chiedeva il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, disattesa l’istanza di riunione, rileva preliminarmente d’ufficio la violazione delle norme sul contraddittorio. Il giudizio, che involge anche l’IRAP, si è svolto senza la necessaria partecipazione della società di fatto e di tutti i soci. Dalla sentenza impugnata e dallo stesso ricorso emerge che la controversia riguarda la configurabilità, o meno, di una società di fatto tra il ricorrente e altri soggetti.

Ne deriva che i due gradi di merito avrebbero dovuto svolgersi con la partecipazione necessaria di tutti i soci, invece assenti. La Corte richiama il principio consolidato secondo cui, nel processo tributario, la controversia sulla configurabilità di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti (Cass. n. 23261 del 27.09.2018; Cass. n. 24025 del 03.10.2018; Cass. n. 14387 del 25.06.2014).

Il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14, d.lgs. n. 546 del 1992, e il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado, anche d’ufficio (Cass. n. 4580 del 28.02.2018; Cass. n. 1472 del 22.01.2018).

La Corte precisa che è irrilevante che uno dei soci non abbia impugnato l’avviso di accertamento o che nessun atto impositivo sia stato emesso nei suoi confronti (Cass. n. 32412 dell’11.12.2019; Cass. n. 22251 del 06.08.2024). Anche per l’IRAP, imposta assimilabile all’ILOR e imputata per trasparenza ai soci ex art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, il litisconsorzio necessario sussiste nel giudizio di accertamento dell’imposta dovuta dalla società (Cass., Sez. U., n. 10145 del 20.06.2012; Cass., Sez. U., n. 13452 del 29.05.2017; Cass. n. 19599 del 24.07.2018).

Rilevata la violazione del litisconsorzio necessario, la Corte dispone d’ufficio l’annullamento dei giudizi di merito, svoltisi a contraddittorio non integro, con rinvio al giudice di primo grado ex art. 383, comma 3, cod. proc. civ., che provvederà a rinnovare il giudizio a contraddittorio integro e a regolamentare le spese del giudizio di legittimità. Il motivo di ricorso resta assorbito; le spese dell’intero giudizio sono compensate, trattandosi di controversia decisa su rilievo d’ufficio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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