La gratuità delle prestazioni professionali va provata dal contribuente (Cass. civ. Sez. 5 n. 14338 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento analitico-induttivo del reddito da lavoro autonomo, l’onerosità della prestazione professionale costituisce l’elemento normale del contratto d’opera intellettuale e si presume, sicché il professionista che agisce per il pagamento deve provare il conferimento dell’incarico e l’adempimento, non anche la pattuizione del corrispettivo. La gratuità rappresenta l’eccezione e grava sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria idonea a superare le presunzioni poste a fondamento dell’accertamento, potendo l’Ufficio legittimamente inferire da presunzioni semplici, gravi, precise e concordanti, la sussistenza di ricavi non dichiarati.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente, esercente attività di libero professionista, un avviso di accertamento analitico-induttivo ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, relativo all’anno d’imposta, contestando maggiori ricavi per compensi non fatturati.
Proposta istanza di accertamento con adesione, il contribuente non accettava la definizione concordata. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ma la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, nell’accogliere l’appello del contribuente, riteneva plausibile lo svolgimento di prestazioni gratuite, valorizzando l’assenza di un comportamento sistematico e continuativo e le perdite su crediti.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, trattati congiuntamente i due motivi per la stretta connessione logica e giuridica, li ha ritenuti fondati, censurando la sentenza impugnata per aver disatteso i principi che regolano l’accertamento analitico-induttivo, il quale consente all’Ufficio di fondare la rettifica su presunzioni semplici, gravi, precise e concordanti, anche in presenza di contabilità formalmente regolare.
La Corte richiama il principio secondo cui nel contratto di prestazione d’opera intellettuale l’onerosità è l’elemento normale, ancorché non essenziale, e la gratuità costituisce l’eccezione che la controparte deve dimostrare.
Con riferimento ai compensi non fatturati, la Corte rileva che il giudice d’appello non ha considerato la rilevanza indiziaria dell’omessa fatturazione, laddove la naturale onerosità delle prestazioni professionali rendeva ragionevole inferire che i ricavi non contabilizzati fossero comunque confluiti nel patrimonio del professionista e sottratti all’imposizione.
La Corte afferma che, a fronte di un accertamento così strutturato, spettava al contribuente fornire una prova contraria idonea a superare le presunzioni dell’Ufficio, non risultando offerta e potendo essere agevolmente addotta con riferimento a ciascuna operazione, indicando le ragioni della gratuità, ad esempio in relazione alla qualità personale del cliente o al profilo oggettivo della prestazione.
La sentenza impugnata ha quindi ribaltato sull’Amministrazione finanziaria l’onere di fornire una prova piena e diretta dell’evasione, disconoscendo la legittimità del ricorso alle presunzioni semplici. Il ricorso è accolto con rinvio per un nuovo esame.
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Nota della Redazione
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