Ruolo esattoriale, nessuna sanzione per omessa sottoscrizione e onere probatorio del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 18193 del 03.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di requisiti formali del ruolo d’imposta, l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l’ipotesi della sua omessa sottoscrizione. Opera pertanto la presunzione generale di riferibilità dell’atto amministrativo all’organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente. Questi non può limitarsi a una generica contestazione dell’esistenza del potere o della provenienza dell’atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni. La natura vincolata del ruolo, priva di margini di discrezionalità amministrativa in fase di formazione e redazione, comporta inoltre l’applicazione del principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990.

Il Fatto

A seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi, effettuato ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l’incaricato per la riscossione notificava a una società una cartella di pagamento per Ires, Iva ed Irap, oltre accessori e sanzioni.

La società impugnava l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino, che accoglieva la censura relativa al vizio di sottoscrizione del ruolo esattoriale e annullava la cartella. La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, in accoglimento degli appelli dell’Amministrazione finanziaria e dell’incaricato per la riscossione, riteneva invece provata la regolare sottoscrizione del ruolo e riaffermava la validità dell’atto. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso denuncia la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 12, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 602 del 1973, assumendo che la CTR avrebbe invertito l’onere probatorio, addossando al contribuente la dimostrazione di un vizio che spettava all’Amministrazione escludere. La contribuente contesta, in particolare, che l’Ente impositore si sia limitato a enunciare la produzione della copia del ruolo senza produrre alcunché, e che il giudice d’appello abbia esaminato un atto diverso.

La Corte osserva che sarebbe stato onere della contribuente produrre gli atti sui quali fondava la propria affermazione. Richiamando la propria giurisprudenza, la Sezione ribadisce che l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non commina alcuna sanzione per l’omessa sottoscrizione del ruolo e che, dunque, opera la presunzione di riferibilità dell’atto all’organo che lo emette.

Ne deriva che l’onere della prova contraria grava sul contribuente, il quale non può trincerarsi dietro una contestazione generica, ma deve allegare elementi specifici e concreti. La natura vincolata del ruolo, priva di discrezionalità amministrativa, conferma l’applicazione del principio di irrilevanza dei vizi di invalidità ex art. 21-octies della legge n. 241 del 1990.

Nel caso di specie la contribuente non ha allegato elementi concreti a sostegno delle sue deduzioni e non ha contestato la formazione e la provenienza dell’atto dall’Amministrazione finanziaria. La CTR ha inoltre accertato che la cartella rispondeva al modello ministeriale quanto a intestazione, importo, causale e codice, elementi costituenti requisiti di legittimità e manifestazione certa della provenienza.

Il ricorso è pertanto infondato e viene respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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