Società di fatto e litisconsorzio necessario dei soci nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 18428 del 05.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, la controversia relativa alla configurabilità o meno di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, che sussiste non solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, ma anche in tutti i casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune a una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti. Ne consegue che il ricorso proposto anche da uno solo dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14, d.lgs. n. 546 del 1992. Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio.

Il Fatto

La vicenda trae origine da distinti avvisi di accertamento, emessi per IRAP, IVA e altro, relativi agli anni 2009 e 2010, nei confronti di una società di fatto costituita dal contribuente e da altri soggetti. L’accertamento scaturiva da un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, da cui emergeva l’esistenza della società, che commercializzava telefoni cellulari attraverso l’interposizione fittizia di una società con sede in Romania.

La Commissione tributaria provinciale rigettava i ricorsi del contribuente. La Commissione tributaria regionale, in riforma, accoglieva gli appelli riuniti, rilevando l’assenza di concreti elementi di prova sull’esistenza della società di fatto e sulla conseguente evasione, e ravvisando la violazione del contraddittorio preventivo. L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con cinque motivi; il contribuente resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via pregiudiziale il primo motivo, con cui la ricorrente deduce la nullità dell’intero giudizio per mancata integrazione del contraddittorio, stante la sussistenza di un litisconsorzio necessario fra tutti i soci della società di fatto. Il profilo è ritenuto pregiudiziale, suscettibile di rilievo d’ufficio e di carattere assorbente.

Il motivo è fondato. La controversia involge la configurabilità o meno di una società di fatto tra il contribuente e gli altri soci, sicché i due gradi del giudizio di merito avrebbero dovuto svolgersi con la partecipazione necessaria della società e degli altri soci, invece assenti.

La Corte richiama il principio consolidato secondo cui, nel processo tributario, la controversia sulla configurabilità di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei casi in cui la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti (Cass. n. 23261 del 27/09/2018; Cass. n. 24025 del 03/10/2018; Cass. n. 14387 del 25/06/2014).

Il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone dunque l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14, d.lgs. n. 546 del 1992. Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado, anche d’ufficio (Cass. n. 4580 del 28/02/2018; Cass. n. 1472 del 22/01/2018).

In conclusione, accolto il primo motivo e assorbiti gli altri, la Corte dichiara la nullità dell’intero giudizio di merito, cassa la sentenza impugnata e quella di primo grado e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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