Società di fatto e soci litisconsorti necessari: nullità assoluta del giudizio (Cass. civ. Sez. V n. 15949 del 14.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle società di fatto, e la conseguente imputazione automatica dei redditi ai soci in proporzione alla quota di partecipazione, determinano la configurazione di un litisconsorzio necessario tra la società e tutti i soci. Il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società richiede pertanto l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. n. 546 del 1992, e il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento. Una volta rimessa la causa al giudice inferiore, non essendo le parti onerate di riassumere o integrare il giudizio entro un termine perentorio, spetta alla stessa Commissione disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti pretermessi.
Il Fatto
A sèguito di una verifica fiscale, l’Amministrazione finanziaria emetteva nei confronti di una pretesa società di fatto un avviso di accertamento con cui determinava induttivamente il reddito d’impresa conseguito in due annualità. Con altro contestuale avviso, in applicazione dell’art. 5, commi 1 e 3, lettera b), del TUIR, il medesimo reddito veniva imputato ai due soci, in ragione del 50% per ciascuno.
Uno dei soci impugnava entrambi gli atti. Dopo alterne vicende di merito, la Commissione Tributaria Regionale, rilevato d’ufficio il difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti della società e dell’altro presunto socio, rimetteva la causa al primo giudice. Nel rinnovato giudizio il contraddittorio veniva esteso al solo socio, mentre la società restava estranea. La sentenza d’appello dichiarava infine il contribuente responsabile al 100% delle imposte. Il socio ricorre per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via prioritaria il secondo e il terzo motivo, tra loro connessi, che prospettano un vizio del procedimento suscettibile di travolgere l’intero giudizio. Rileva anzitutto che l’omessa pronuncia non è configurabile per questioni di merito meramente processuali, ma osserva che la doglianza è stata correttamente veicolata sotto il diverso profilo della violazione degli artt. 14 del D. Lgs. n. 546 del 1992 e 102 c.p.c., nel rispetto dell’onere di specificità dei motivi ex art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c..
Dalla ricostruzione della vicenda emerge che la prima sentenza era stata dichiarata nulla per difetto di integrazione del contraddittorio e la causa rimessa al giudice inferiore ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 546 del 1992. Nel prosieguo, però, il contraddittorio risulta esteso al solo socio, non anche alla società di fatto, esclusa dagli stessi atti d’appello. La Corte conferma tale circostanza mediante l’esame diretto degli atti, consentito dalla natura processuale del vizio.
Viene ribadito il principio di diritto consolidato secondo cui, in caso di società di fatto, la società e tutti i soci sono litisconsorti necessari, con conseguente nullità assoluta del giudizio celebrato senza la loro partecipazione. A fronte di una pronuncia coperta da giudicato interno che aveva già accertato il difetto di integrità del contraddittorio rispetto a due litisconsorti, deve nuovamente rilevarsi un vizio idoneo a determinare la nullità dell’intero giudizio.
Quanto alle conseguenze, la Corte esclude l’estinzione del processo per inattività delle parti. Ai sensi dell’art. 59, comma 3, del D. Lgs. n. 546 del 1992, il fascicolo è trasmesso d’ufficio al giudice inferiore senza necessità di riassunzione, a differenza dell’ipotesi di rinvio dopo cassazione. Spettava dunque alla Commissione disporre d’ufficio l’integrazione verso tutti i litisconsorti pretermessi. Poiché l’ordine è stato emesso nei confronti del solo socio, il processo è proseguito irregolarmente. Non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassative dell’art. 45, comma 3, la Corte dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa la sentenza e rinvia al primo giudice, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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