I limiti oggettivi del giudicato nel giudizio di ottemperanza tributaria (Cass. civ. Sez. 5 n. 19013 del 10.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza alle sentenze delle commissioni tributarie, il potere del giudice sul comando definitivo inevaso va esercitato entro i confini invalicabili posti dall’oggetto della controversia definita col giudicato (cd. “carattere chiuso” del giudizio). Il giudice dell’ottemperanza può enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti dalla decisione passata in giudicato, chiarendone il reale significato e rendendolo effettivo, ma non può attribuire un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello riconosciuto con la sentenza da eseguire, né può negare il diritto consacrato dal “dictum” azionato. In particolare, ove il giudicato si esaurisca nell’accoglimento del ricorso avverso il diniego del rimborso, non è consentito riconoscere, in mancanza di espressa statuizione, il diritto al rimborso anche per gli anni successivi all’istanza, perché ciò violerebbe i limiti oggettivi del giudicato.

Il Fatto

La contribuente aveva ottenuto, con sentenza passata in giudicato, l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio-diniego dell’Agenzia delle Entrate su un’istanza di rimborso di ritenute indebitamente operate dall’INPS sulla pensione complementare per gli anni 2008, 2009 e i primi tre mesi del 2010, per un importo di euro 31.682,37. Nel successivo giudizio di ottemperanza, la contribuente aveva chiesto non solo l’attuazione del giudicato, ma anche la corresponsione dell’ulteriore somma di euro 169.796,77, riferita al rimborso delle ritenute operate nelle annualità dal 2010 al 2019, assumendo l’efficacia ultrannuale del giudicato tributario. L’Agenzia delle Entrate non si era costituita e la CTR del Lazio aveva accolto integralmente il ricorso, nominando un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, che aveva dedotto la violazione dell’art. 70, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, in combinato disposto con l’art. 19, comma 1, lett. g), del medesimo decreto e con l’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973. Il giudice dell’ottemperanza aveva infatti travalicato i limiti del giudizio, riconoscendo un diritto al rimborso per annualità d’imposta non oggetto della sentenza da eseguire.

La pronuncia richiama l’orientamento consolidato, espresso dalle sentenze n. 14642 del 2019 e n. 669 del 2025, secondo cui la previsione dell’art. 70, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992 trova fondamento nella tutela dell’interesse del contribuente a conseguire l’adempimento degli obblighi derivanti dalla sentenza passata in giudicato. Il potere del giudice dell’ottemperanza è strettamente connesso al contenuto di tali obblighi e va esercitato entro i confini posti dall’oggetto della controversia definita con il giudicato, senza possibilità di attribuire diritti nuovi.

La Corte precisa che, nel caso di giudicato che si esaurisca nell’accoglimento del ricorso avverso il diniego del diritto al rimborso, non è consentito al giudice dell’ottemperanza riconoscere il diritto al rimborso per gli anni successivi all’istanza del contribuente, in mancanza di espressa statuizione in tal senso nella decisione cui dare attuazione. Tale riconoscimento comporterebbe la violazione dei limiti oggettivi del giudicato, come affermato dalle sentenze n. 28323 del 2005 e n. 23774 del 2022.

Nel caso di specie, la sentenza della CTR n. 3703 del 2014 si era limitata a confermare l’accoglimento del ricorso per il rimborso di euro 31.682,37, senza una pronuncia espressa di condanna per le annualità successive. La CTR, in sede di ottemperanza, aveva invece disposto l’esecuzione anche del rimborso di euro 169.796,77 per le annualità successive, violando così i limiti del giudicato. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, per nuovo esame e per la compiuta determinazione delle attività demandate al commissario ad acta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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